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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06850/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata, condannata per falsificazione del testamento olografo mediante aggiunta di uno zero alla somma legata e modifica della data, ha impugnato la decisione di merito lamentando il mancato accesso alla sospensione del processo con messa alla prova. Ha presentato due motivi: (1) violazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., poiché il giudice di merito ha negato la messa alla prova appellandosi alla 'gravità del reato' parametro non previsto dalla legge e senza consentire l'elaborazione del programma da parte dell'UEPE e la formulazione di una prognosi di non recidiva; (2) vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno, poiché l'offerta risarcitoria simbolica dell'imputata non è stata adeguatamente valutata in rapporto alla reale entità del danno e alle condizioni economiche della stessa, e il rigetto è avvenuto senza indicare in cosa consista il danno da risarcire.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che: (a) la celebrazione del giudizio abbreviato non preclude la deduzione in appello del rigetto ingiustificato della messa alla prova; (b) il giudice non può escludere l'accesso alla messa alla prova sulla base della sola 'gravità del reato' in assenza di previsione normativa; (c) l'adeguatezza del programma e la proposta risarcitoria devono essere valutate considerando la funzione rieducativa del trattamento, la proporzionalità individualizzante (art. 133 c.p.) e le condizioni economiche dell'imputato (art. 464-bis, comma 5 c.p.p.); (d) è illegittimo respingere l'istanza per mancanza di prova del risarcimento integrale del danno senza avere valutato la fattibilità del risarcimento e le condizioni del proponente. La Corte ha rimesso anche la valutazione sulle spese delle parti civili relative al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    Disciplina la sospensione del processo con messa alla prova; secondo la Corte il giudice deve valutare l'idoneità del programma in relazione alle finalità rieducative e risocializzanti e non può escludere l'istituto per la sola gravità del reato.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    Regola la procedura relativa alla messa alla prova e l'elaborazione del programma da parte dell'UEPE; la Corte richiede che il giudice verifichi l'effettiva corrispondenza del programma alle condizioni personali dell'imputato e la sostenibilità dell'eventuale risarcimento del danno.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di proporzionalità individualizzante della sanzione: nella valutazione dell'idoneità del programma di messa alla prova il giudice deve tener conto della proporzione tra trattamento e fatto commesso nonché delle specificità personali dell'imputato.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso dopo il 30 giugno 2024; la Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio ai sensi del testo riscritto dal d.lgs. n.150/2022.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti pre-dibattimentali sul tema della messa alla prova; stabilisce la regola generale sull'impugnabilità delle sentenze e relativi effetti.

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Citato nel confronto giurisprudenziale: disciplina l'impugnazione del provvedimento di revoca della messa alla prova e la possibilità di rinuncia all'impugnazione optando per la definizione nel merito (es. scelta del rito abbreviato dopo revoca).

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato non impedisce di dedurre in appello l'illegittimo rigetto dell'istanza di sospensione con messa alla prova; l'impugnazione resta dunque percorribile in sede di appello.
  • Il giudice non può negare l'accesso alla messa alla prova appellandosi genericamente alla 'gravità del reato' se tale parametro non è previsto dalla norma: la valutazione deve fondarsi sull'idoneità del programma e sulla prognosi di non recidiva.
  • Prima di rigettare la richiesta per presunta insufficienza dell'offerta risarcitoria, il giudice deve valutare la natura ed entità del danno, la concreta sostenibilità del risarcimento da parte dell'imputato e l'adeguatezza complessiva del programma rispetto alle sue condizioni personali ed economiche.
  • L'esame dell'ammissibilità alla messa alla prova è discrezionale ma merita motivazione puntuale: il giudice deve valorizzare la funzione rieducativa e la proporzionalità individuale del trattamento, conformemente agli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. e 133 c.p.
  • In caso di decisione negativa senza adeguata istruttoria (es. mancata attivazione dell'UEPE per l'elaborazione del programma), la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

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