Cassazione Penale, Sentenza n. 06850/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata, condannata per falsificazione del testamento olografo mediante aggiunta di uno zero alla somma legata e modifica della data, ha impugnato la decisione di merito lamentando il mancato accesso alla sospensione del processo con messa alla prova. Ha presentato due motivi: (1) violazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., poiché il giudice di merito ha negato la messa alla prova appellandosi alla 'gravità del reato' parametro non previsto dalla legge e senza consentire l'elaborazione del programma da parte dell'UEPE e la formulazione di una prognosi di non recidiva; (2) vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno, poiché l'offerta risarcitoria simbolica dell'imputata non è stata adeguatamente valutata in rapporto alla reale entità del danno e alle condizioni economiche della stessa, e il rigetto è avvenuto senza indicare in cosa consista il danno da risarcire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito che: (a) la celebrazione del giudizio abbreviato non preclude la deduzione in appello del rigetto ingiustificato della messa alla prova; (b) il giudice non può escludere l'accesso alla messa alla prova sulla base della sola 'gravità del reato' in assenza di previsione normativa; (c) l'adeguatezza del programma e la proposta risarcitoria devono essere valutate considerando la funzione rieducativa del trattamento, la proporzionalità individualizzante (art. 133 c.p.) e le condizioni economiche dell'imputato (art. 464-bis, comma 5 c.p.p.); (d) è illegittimo respingere l'istanza per mancanza di prova del risarcimento integrale del danno senza avere valutato la fattibilità del risarcimento e le condizioni del proponente. La Corte ha rimesso anche la valutazione sulle spese delle parti civili relative al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 168-bis cod. pen.
Disciplina la sospensione del processo con messa alla prova; secondo la Corte il giudice deve valutare l'idoneità del programma in relazione alle finalità rieducative e risocializzanti e non può escludere l'istituto per la sola gravità del reato.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Regola la procedura relativa alla messa alla prova e l'elaborazione del programma da parte dell'UEPE; la Corte richiede che il giudice verifichi l'effettiva corrispondenza del programma alle condizioni personali dell'imputato e la sostenibilità dell'eventuale risarcimento del danno.
art. 133 cod. pen.
Principio di proporzionalità individualizzante della sanzione: nella valutazione dell'idoneità del programma di messa alla prova il giudice deve tener conto della proporzione tra trattamento e fatto commesso nonché delle specificità personali dell'imputato.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso dopo il 30 giugno 2024; la Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio ai sensi del testo riscritto dal d.lgs. n.150/2022.
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti pre-dibattimentali sul tema della messa alla prova; stabilisce la regola generale sull'impugnabilità delle sentenze e relativi effetti.
art. 464-octies cod. proc. pen.
Citato nel confronto giurisprudenziale: disciplina l'impugnazione del provvedimento di revoca della messa alla prova e la possibilità di rinuncia all'impugnazione optando per la definizione nel merito (es. scelta del rito abbreviato dopo revoca).
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato non impedisce di dedurre in appello l'illegittimo rigetto dell'istanza di sospensione con messa alla prova; l'impugnazione resta dunque percorribile in sede di appello.
- Il giudice non può negare l'accesso alla messa alla prova appellandosi genericamente alla 'gravità del reato' se tale parametro non è previsto dalla norma: la valutazione deve fondarsi sull'idoneità del programma e sulla prognosi di non recidiva.
- Prima di rigettare la richiesta per presunta insufficienza dell'offerta risarcitoria, il giudice deve valutare la natura ed entità del danno, la concreta sostenibilità del risarcimento da parte dell'imputato e l'adeguatezza complessiva del programma rispetto alle sue condizioni personali ed economiche.
- L'esame dell'ammissibilità alla messa alla prova è discrezionale ma merita motivazione puntuale: il giudice deve valorizzare la funzione rieducativa e la proporzionalità individuale del trattamento, conformemente agli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. e 133 c.p.
- In caso di decisione negativa senza adeguata istruttoria (es. mancata attivazione dell'UEPE per l'elaborazione del programma), la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per nuovo esame.
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