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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-413/24

Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 24 September 2025. — Issam Shammout v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Syria – Freezing of funds – Restriction on entry into the territory of the Member States – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources and subject to restrictions on entry into the territory of the Member States – Maintenance of the applicant’s name on the lists – Concept of ‘leading businessperson operating in Syria’ – Presumption of a link with the Syrian regime – Error of assessment. — Case T-413/24

Giurisprudenza europea62024TJ0413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Issam Shammout contro il mantenimento del suo nome nelle liste delle sanzioni UE relative alla Siria. Ha ritenuto che il Consiglio avesse correttamente applicato il criterio del "leading businessperson operating in Syria" e che il ricorrente non avesse dimostrato di essere estraneo al regime né di aver superato la presunzione di collegamento con esso. Sono stati ritenuti irrilevanti sia le contestazioni relative ai rapporti tra Cham Wings e le autorità siriane sia gli eventi successivi alla data di adozione degli atti impugnati.

Mantenimento in elenco di un imprenditore siriano come "leading businessperson operating in Syria" nell’ambito delle misure restrittive contro la Siria e presunzione di collegamento con il regime siriano

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse correttamente mantenuto il nome del ricorrente nelle liste delle persone soggette a congelamento dei fondi e restrizioni all’ingresso, applicando il criterio del "leading businessperson operating in Syria"; se la presunzione di collegamento con il regime siriano fosse stata validamente superata dalle prove prodotte; e se vi fosse stata violazione degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, della Decisione 2013/255/CFSP e dell’articolo 15, paragrafo 1b, del regolamento n. 36/2012.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il criterio del "leading businessperson operating in Syria" costituisce un criterio autonomo, oggettivo e sufficiente per il mantenimento nelle liste e che, una volta provata dal Consiglio tale qualifica, opera una presunzione relativa di collegamento con il regime siriano; tale presunzione può essere vinta solo mediante elementi idonei a mettere seriamente in dubbio la valutazione del Consiglio o a dimostrare l’assenza, la cessazione del collegamento, dell’influenza o del rischio di elusione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prove sufficienti: il mantenimento nelle liste è quindi legittimo e non vi è violazione delle disposizioni invocate.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Decisione 2013/255/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 36/2012
  • Decisione (CFSP) 2015/1836
  • Regolamento (UE) 2015/1828
  • Decisione (CFSP) 2024/1510
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517
  • Articoli 27 e 28 della Decisione 2013/255/CFSP, come modificata
  • Articolo 15 del regolamento n. 36/2012, come modificato

Mantenimento nelle liste sanzionatorie UE contro la Siria di un imprenditore siriano

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE con cui Issam Shammout ha chiesto l’annullamento della Decisione (CFSP) 2024/1510 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517, nella parte in cui mantenevano il suo nome nelle liste dei soggetti sottoposti a congelamento dei fondi e restrizioni all’ingresso per la situazione in Siria. Il Tribunale ha esaminato la legittimità del mantenimento dell’iscrizione alla luce del criterio del "leading businessperson operating in Syria".

Contesto normativo delle misure restrittive contro la Siria

Il sistema sanzionatorio richiamato nella sentenza si fonda sul Regolamento (UE) n. 36/2012 e sulla Decisione 2013/255/CFSP. La Decisione (CFSP) 2015/1836 e il Regolamento (UE) 2015/1828 hanno introdotto e recepito il criterio dei "leading businesspersons operating in Syria", prevedendo misure di congelamento e divieto di ingresso nei confronti di tali soggetti, salvo prova sufficiente che essi non siano, o non siano più, associati al regime, non esercitino influenza su di esso o non presentino un rischio reale di elusione.

Fatti rilevanti e motivazione dell’iscrizione

Il ricorrente è un imprenditore siriano, proprietario e presidente del consiglio di amministrazione di Cham Wings Airlines LLC e capo dello Shammout Group, attivo in vari settori economici. Già nel 2022 il suo nome era stato inserito nelle liste UE, e nel 2023 le misure erano state mantenute con la stessa motivazione. I contestati atti del 27 maggio 2024 hanno prorogato ulteriormente le misure fino al 1° giugno 2025, sempre sulla base del medesimo rilievo: il ricorrente è un "leading businessperson operating in Syria".

Primo motivo: errore di valutazione e presunzione di collegamento con il regime

Il ricorrente sosteneva che il Consiglio avesse errato nel qualificarlo come imprenditore di primo piano operante in Siria e che non avesse dimostrato un suo collegamento con il regime, né un’influenza sul regime, né un rischio di elusione. Il Tribunale ha ricordato che, dopo la riforma del 2015, il criterio del leading businessperson è autonomo e sufficiente: non è necessario provare, oltre a tale status, un ulteriore nesso concreto con il regime. Da tale qualifica deriva una presunzione relativa di collegamento con il regime siriano, fondata sull’influenza che un imprenditore di rilievo può esercitare in un sistema economico controllato dal regime.

Valutazione delle prove prodotte dal ricorrente

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a superare la presunzione. Le sue affermazioni generiche di essersi distanziato dal regime non erano corroborate da prove. Anche la tesi della discriminazione da parte del regime e di Cham Wings non è stata accolta: i documenti prodotti non dimostravano coercizione nella sottoscrizione degli impegni verso Syrian Arab Airlines, ma piuttosto accordi commerciali e compensazioni contabili. Inoltre, l’espansione delle attività di Cham Wings prima e dopo il 12 dicembre 2019 contraddiceva la tesi di un deterioramento dei rapporti con il regime.

Inammissibilità o irrilevanza delle censure relative a Cham Wings

Il Tribunale ha osservato che le doglianze del ricorrente sulle presunte attività illecite di Cham Wings riguardavano in realtà i motivi di iscrizione della società stessa, non quelli del ricorrente. Il controllo di legittimità nel caso in esame riguardava solo la permanenza del nome di Shammout nelle liste. In ogni caso, il Tribunale ha richiamato la decisione resa lo stesso giorno nel caso T-415/24, con cui è stato respinto il ricorso della società Cham Wings contro le misure restrittive ad essa applicate.

Irrilevanza degli eventi successivi all’adozione degli atti

Il ricorrente ha invocato, in replica, la caduta del regime di Bashar Al-Assad avvenuta l’8 dicembre 2024. Il Tribunale ha respinto l’argomento, ribadendo che la legittimità degli atti deve essere valutata solo alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della loro adozione. Poiché i contestati atti sono stati adottati il 27 maggio 2024, la caduta successiva del regime non poteva incidere sulla loro validità.

Secondo motivo: asserita violazione delle disposizioni sostanziali

Il ricorrente lamentava che il Consiglio avesse violato l’articolo 27, paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 3, della Decisione 2013/255/CFSP, nonché l’articolo 15, paragrafo 1b, del Regolamento n. 36/2012, ignorando la documentazione prodotta. Il Tribunale ha rigettato anche questo motivo, rilevando che il ricorrente non aveva comunque fornito prove sufficienti a dimostrare che non fosse, o non fosse più, associato al regime, che non esercitasse influenza su di esso o che non vi fosse un rischio reale di elusione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dal Consiglio.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondisanzioni nei confronti della Siriacontrollo giurisdizionale degli atti UE

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