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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2025 del 16/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle esattoriali recanti crediti per IRPEF, IVA, imposta di registro e altri tributi, riferiti a più annualità. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso; in appello l’ente della riscossione aveva ottenuto un accoglimento solo parziale, con conferma della tardività non ritenuta del ricorso e con diversa valutazione sulla ritualità di alcune notifiche. In cassazione l’ente della riscossione ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la ritenuta irregolarità della notifica di una cartella, deducendo violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973; con il secondo ha sostenuto che il ricorso introduttivo del contribuente fosse inammissibile perché tardivo, poiché l’intimazione era stata validamente notificata il 9 settembre 2015 e il ricorso era stato spedito solo il 26 novembre 2015, oltre il termine di 60 giorni. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato con tre motivi: nullità della costituzione in appello dell’agente della riscossione effettuata a mezzo posta; illegittimità della notifica di alcune cartelle per mancata produzione della raccomandata informativa; illegittimità della notifica dell’atto di pignoramento per carenza della prova delle formalità previste per l’irreperibilità assoluta.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo rituale la notificazione dell’intimazione di pagamento perché effettuata nel periodo in cui l’art. 4 d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011, consentiva la notificazione a mezzo operatori di poste private per gli atti amministrativi e tributari. Di conseguenza il ricorso originario del contribuente, proposto oltre sessanta giorni, è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo del ricorso principale e tutto il ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché l’accoglimento del motivo preliminare assorbiva le ulteriori questioni. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione; le spese dei gradi di merito sono state compensate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, per quanto dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Viene utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di nullità processuale nei ricorsi principale e incidentale.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ne esclude la violazione nel caso concreto, ritenendo rituale la notificazione dell’intimazione di pagamento.

  • art. 11 disp. prel. cod. civ.

    Richiamato nel motivo principale, ma non ritenuto decisivo alla luce della disciplina speciale applicabile alla notificazione.

  • art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari... b) ..."

    Nel periodo di vigenza considerato, la riserva del servizio postale riguarda solo atti giudiziari e violazioni del codice della strada, con conseguente legittimità dell’uso di operatori di posta privata per atti amministrativi e tributari.

  • art. 139 cod. proc. civ.

    Richiamato nel secondo motivo principale e nel ricorso incidentale in tema di notificazione, ma la Corte reputa rituale la procedura complessivamente seguita.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È il termine di 60 giorni per impugnare l’atto; la Corte lo applica rilevando la tardività del ricorso introduttivo.

  • artt. 22, comma 1, e 23, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati nel ricorso incidentale sulla costituzione in appello, ma assorbiti/inammissibili per carenza di interesse dopo l’accoglimento del motivo principale.

  • art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

    Invocato dal contribuente per sostenere la sanatoria/nullità degli atti processuali, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 140 cod. proc. civ.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla notifica delle cartelle, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la regola richiamata dalla CTR per l’invio della raccomandata informativa quando la notifica avviene a mani di persona diversa dal destinatario.

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel terzo motivo incidentale in tema di irreperibilità assoluta, ma la censura resta assorbita/inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002, richiamata per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel periodo di vigenza dell’art. 4 d.lgs. 261/1999 come modificato dal d.lgs. 58/2011, la notificazione a mezzo posta di atti amministrativi e tributari può essere validamente eseguita tramite operatori postali privati, non essendo limitata al solo fornitore del servizio universale.
  • Se l’atto da impugnare è validamente notificato, il ricorso introduttivo proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni è inammissibile.
  • Quando viene accolto un motivo di ricorso preliminare e decisivo che definisce la lite, le ulteriori censure restano prive di interesse e possono essere dichiarate inammissibili o assorbite.
  • La ritualità della notificazione deve essere valutata alla luce della disciplina speciale temporalmente applicabile al momento della notifica, senza applicare retroattivamente regole successive o diverse.
  • L’erronea qualificazione della notifica da parte del giudice di merito, se incide solo sulla tempestività dell’impugnazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, consente alla Cassazione di decidere nel merito dichiarando l’inammissibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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