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Risoluzione

Risoluzione n. 1 del 5/01/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo 1107 per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di determinati immobili e terreni edificabili, ai sensi della legge n. 266/2005. Indica inoltre che l’anno di riferimento da riportare in F24 è quello della cessione del bene.

Istituzione codice tributo 1107 per imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

Istituzione del codice tributo per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate disciplina le modalità di versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva prevista dalla legge finanziaria 2006 sulle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di specifici beni immobili e terreni. Il documento individua il codice tributo da utilizzare e fornisce le istruzioni essenziali per la compilazione del modello.

Quadro normativo di riferimento

La base normativa è costituita dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496, che modifica il trattamento fiscale delle plusvalenze immobiliari in deroga all’articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Il comma 496 prevede che la plusvalenza derivante da:

  • cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
  • cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

possa essere assoggettata, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito nella misura del 12,50 per cento.

Soggetti e meccanismo di applicazione

Il documento precisa che, una volta formulata la richiesta della parte venditrice al notaio, è il notaio stesso a provvedere all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva. La risoluzione è quindi rivolta operativamente ai notai, chiamati a effettuare il pagamento secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Codice tributo istituito

Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva viene istituito il seguente codice tributo:

  • 1107: "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 496".

Compilazione del modello F24

Il codice tributo 1107 deve essere indicato esclusivamente nella sezione "Erario" del modello F24, nella colonna "Importi a debito versati".

Inoltre, in sede di compilazione del modello, nella colonna "Anno di riferimento" deve essere riportato l’anno in cui è avvenuta la cessione del bene, che coincide con il realizzo della plusvalenza, espresso nel formato "AAAA".

Contenuto operativo del provvedimento

La risoluzione non introduce ulteriori adempimenti o termini specifici, ma si limita a rendere possibile il versamento dell’imposta sostitutiva tramite F24, fornendo l’elemento identificativo necessario per la corretta imputazione del pagamento.

Testo integrale

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