Risoluzione n. 3 del 9/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, nelle espropriazioni forzate per riscossione a mezzo ruolo, le somme incassate devono essere imputate prima ai crediti iscritti a ruolo e solo successivamente alle spese del concessionario. Viene esclusa l’applicazione di una priorità delle spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c.; resta salvo il rimborso delle spese in caso di discarico per inesigibilità se il credito non è integralmente riscosso.
Imputazione delle somme riscosse dal concessionario nelle procedure esecutive
Imputazione delle somme riscosse dal concessionario nelle procedure esecutive
La risoluzione affronta il problema della corretta imputazione, da parte delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, delle somme incassate a seguito di espropriazione forzata. Il documento chiarisce il criterio da seguire quando quanto recuperato è inferiore al credito per cui si procede, stabilendo l’ordine di imputazione delle somme riscosse.
Questione interpretativa sottoposta all’Agenzia
Viene segnalato che alcuni concessionari ritenevano corretto imputare preventivamente le somme riscosse alla copertura delle spese previste dalle tabelle A e B del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000, e solo successivamente al credito iscritto a ruolo.
Tale impostazione veniva giustificata richiamando l’art. 49, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui il procedimento di espropriazione forzata promosso dal concessionario è regolato dalle norme ordinarie. Da ciò alcuni desumevano l’applicabilità, anche nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, degli artt. 2755 e 2770 c.c., che prevedono un privilegio per le spese di giustizia sostenute per l’espropriazione dei beni.
Chiarimento normativo fornito
La risoluzione esclude che tale interpretazione trovi fondamento nella normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
In particolare:
- l’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina soltanto le modalità con cui il concessionario svolge l’attività di esecuzione forzata;
- la norma non regola i criteri di imputazione delle somme riscosse a seguito di tale attività;
- i criteri di imputazione sono invece stabiliti espressamente dall’art. 31 del D.P.R. n. 602/1973.
Secondo quest’ultima disposizione, l’imputazione delle somme riscosse non può essere fatta ai diritti e alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.
Ordine di imputazione delle somme
Sulla base del combinato disposto richiamato, il concessionario deve:
- utilizzare gli importi riscossi anzitutto per soddisfare integralmente i crediti iscritti a ruolo;
- solo dopo l’integrale soddisfazione del debito, ottenere a carico del debitore il rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione coattiva;
- applicare tale rimborso nei limiti e nella misura prevista dal decreto del 21 novembre 2000.
Il principio è formulato come regola generale e si riferisce alle somme incassate dal concessionario in qualunque fase del procedimento di riscossione.
Rimborso delle spese e discarico per inesigibilità
Resta fermo che, qualora non sia possibile riscuotere l’intero credito iscritto a ruolo e gli interessi di mora, e quindi non sia possibile far gravare sul debitore le spese sostenute, il concessionario conserva il diritto di percepire il rimborso di tali spese a seguito del riconoscimento del discarico per inesigibilità.
Indicazione finale
L’Agenzia invita l’associazione destinataria a diramare le istruzioni alle aziende concessionarie, affinché adottino il criterio di imputazione chiarito nella risoluzione.
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