Risoluzione n. 2 del 9/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, fino al decreto attuativo previsto dall'art. 86, il fermo amministrativo dei veicoli a motore può essere disposto dal concessionario della riscossione secondo il D.M. 503/1998. Viene confermata la precedente interpretazione dell'Agenzia, revocata la sospensione operativa disposta nel 2004 e ribadito l'obbligo di un preavviso con invito a pagare entro 20 giorni prima dell'iscrizione del fermo al PRA.
Fermo amministrativo su veicoli a motore ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/1973
Fermo amministrativo su beni mobili registrati e veicoli a motore
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 9 gennaio 2006 n. 2 interviene sull'applicazione dell'articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 in materia di fermo di beni mobili registrati, con specifico riferimento ai veicoli a motore. Il documento chiarisce il regime operativo applicabile fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Quadro normativo di riferimento
La pronuncia richiama l'articolo 3, comma 41, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, il quale stabilisce che le disposizioni dell'articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 devono essere interpretate nel senso che, in assenza del decreto attuativo, il fermo può essere eseguito dal concessionario della riscossione sui veicoli a motore nel rispetto del decreto n. 503 del 1998.
In particolare, tale disciplina riguarda:
- le modalità di iscrizione del fermo;
- le modalità di cancellazione del fermo;
- gli effetti del fermo stesso.
Conferma degli orientamenti già espressi
La risoluzione precisa che la norma del 2005 conferma la correttezza dell'interpretazione già adottata dall'Agenzia delle Entrate:
- con la circolare n. 221 del 24 novembre 1999;
- con la risoluzione n. 64 del 1 marzo 2002.
Superamento della sospensione disposta nel 2004
Alla luce della nuova previsione normativa, vengono meno le ragioni che avevano indotto l'Agenzia a impartire, con la risoluzione n. 92 del 22 luglio 2004, istruzioni ai concessionari del servizio nazionale della riscossione affinché si astenessero temporaneamente dal disporre fermi amministrativi sui ruoli dell'Agenzia.
Indicazioni operative per l'iscrizione del fermo
Restano ferme le indicazioni già fornite alle società concessionarie con la nota n. 57413 del 9 aprile 2003. In base a tali istruzioni, l'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico deve essere preceduta da un preavviso.
Il preavviso deve contenere:
- un ulteriore invito a pagare le somme dovute;
- l'indicazione che il pagamento può essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria;
- il termine di 20 giorni per il pagamento.
Decorso inutilmente tale termine, il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
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