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Risoluzione

Risoluzione n. 7 del 9/01/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione afferma che le prestazioni dei medici incaricati dall’INPS per le visite fiscali ai lavoratori assenti per malattia sono esenti IVA, perché hanno finalità sanitaria e terapeutica, non solo certificativa o di controllo economico.

Esenzione IVA per le visite fiscali effettuate dai medici per conto dell’INPS

Esenzione IVA per le visite fiscali INPS

La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prestazioni rese dai medici che effettuano visite fiscali per conto dell’INPS nei confronti dei lavoratori assenti per malattia. L’Amministrazione conclude che tali prestazioni rientrano nell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona.

Quesito e quadro normativo

La Direzione Regionale chiede se le visite fiscali svolte dai medici incaricati dall’INPS possano essere considerate prestazioni mediche esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972, norma che recepisce l’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della Sesta Direttiva n. 77/388/CEE.

Richiama inoltre il Decreto-Legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito con Legge n. 638 dell’11 novembre 1983, art. 5, comma 12, che prevede liste speciali presso le sedi INPS per l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori assenti per malattia.

Principio interpretativo sull’esenzione

L’Amministrazione richiama la circolare n. 4 del 2005 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l’esenzione IVA spetta solo alle prestazioni mediche effettuate con lo scopo di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, inclusi gli interventi di prevenzione.

Viene ribadito che è lo scopo della prestazione a determinarne il regime fiscale. Perciò occorre valutare il contesto concreto in cui la prestazione è resa, per verificare se abbia una finalità terapeutica.

Natura delle visite fiscali INPS

Nel descrivere l’attività del medico di controllo, la risoluzione osserva che egli:

  • accerta lo stato di malattia e l’incapacità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa;
  • conferma la diagnosi e, se nota, la prognosi del medico curante, potendola ridurre se non vi sono condizioni patologiche giustificative;
  • se l’incapacità perdura, accerta l’inidoneità del lavoratore a riprendere il lavoro e lo invita a rivolgersi al medico curante per una nuova prognosi;
  • in assenza di patologia in atto, dichiara l’idoneità del lavoratore a riprendere l’attività lavorativa.

Secondo la risoluzione, tali prestazioni non sono dirette soltanto a verificare se il lavoratore perda o mantenga il diritto all’indennità, ma perseguono principalmente la tutela della salute e il ristabilimento dell’assistito, evitando un’ulteriore compromissione delle condizioni fisiche.

Confronto con la disciplina INAIL e giurisprudenza UE

La soluzione viene ritenuta coerente con quanto già affermato nella circolare n. 4 del 2005 per le prestazioni mediche rese dall’INAIL. In tale sede era stato chiarito che:

  • gli accertamenti medico-legali finalizzati al riconoscimento di benefici economici, senza finalità di tutela della salute, sono imponibili IVA;
  • restano invece esenti le prestazioni con finalità terapeutica o preventiva;
  • sono esenti anche i controlli medici eseguiti a scopo profilattico o per stabilire l’idoneità fisica allo svolgimento di determinate mansioni o al rientro al lavoro.

La risoluzione richiama inoltre la causa C-307/01, secondo cui i controlli medici periodici richiesti da datori di lavoro o compagnie assicurative possono beneficiare dell’esenzione se sono diretti principalmente alla prevenzione, al depistaggio di malattie e alla verifica costante dello stato di salute, anche se soddisfano interessi di terzi.

Conclusione

Sulla base di tali elementi, l’Amministrazione conclude che le prestazioni rese dai medici che effettuano le visite fiscali per conto dell’INPS sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Viene inoltre precisato che lo stesso trattamento di esenzione si applica, in generale, a tutte le visite fiscali dirette alla verifica delle condizioni di salute dei lavoratori assenti per malattia, anche oltre il caso specifico esaminato.

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