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Risoluzione

Risoluzione n. 6 del 9/01/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le successioni aperte prima del 25 ottobre 2001 e presentate dopo il 1 febbraio 2005, le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa si calcolano secondo la disciplina vigente alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, invece, si applicano le nuove misure fisse introdotte dal 1 febbraio 2005.

Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per successioni presentate dopo il 1 febbraio 2005

Imposta ipotecaria e catastale nelle successioni presentate dopo il 1 febbraio 2005

La risoluzione affronta il tema dell’adeguamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa a seguito dell’aumento disposto dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7. Il chiarimento riguarda in particolare le dichiarazioni di successione presentate dopo il 1 febbraio 2005, distinguendo il regime applicabile in base alla data di apertura della successione e alla debenza dell’imposta sulle successioni.

Quesito posto dal contribuente

Il contribuente, erede di una successione apertasi il 10 gennaio 1991, chiede se per una dichiarazione di successione presentata dopo il 1 febbraio 2005 debbano applicarsi le imposte ipotecaria e catastale nella nuova misura fissa di euro 168,00 oppure nelle misure vigenti alla data di apertura della successione.

Tesi del contribuente

Secondo l’istante, l’aumento delle imposte fisse introdotto dall’articolo 7 del decreto legge n. 7 del 2005 si applica solo alle successioni aperte dall’1 febbraio 2005 in poi e non a quelle apertesi prima di tale data, anche se dichiarate successivamente. A sostegno della propria interpretazione richiama la risoluzione n. 43 del 26 maggio 1998, che aveva collegato la liquidazione delle imposte alla data di apertura della successione, qualificata come fatto generatore del tributo ipotecario.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 7 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, che ha modificato il comma 300 dell’articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, introducendo l’allegato 2-bis. In tale allegato, il punto 1 prevede, dal 1 febbraio 2005, l’aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da euro 129,11 a euro 168,00 per:

  • atti giudiziari pubblicati o emanati;
  • atti pubblici formati;
  • donazioni;
  • scritture private autenticate;
  • denunce presentate per la registrazione;
  • formalità di trascrizione, iscrizione e rinnovazione eseguite;
  • domande di annotazione presentate dalla stessa data.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene la soluzione prospettata dal contribuente solo parzialmente condivisibile. Osserva che la disciplina del comma 300 della legge n. 311 del 2004 non contiene un riferimento specifico alle dichiarazioni di successione; tuttavia, per tali dichiarazioni, il regime delle imposte ipotecaria e catastale deve essere letto in rapporto alla loro connessione con l’imposta sulle successioni.

Richiamando la risoluzione n. 43 del 26 maggio 1998, l’Agenzia ribadisce che le imposte ipotecaria e catastale devono essere liquidate secondo le norme vigenti alla data di apertura della successione, poiché tale evento costituisce il fatto generatore del tributo ipotecario, ma ciò vale solo quando con l’apertura della successione sia dovuta anche l’imposta sulle successioni.

Distinzione tra successioni con e senza imposta sulle successioni

La risoluzione precisa che il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347:

  • all’articolo 1 assoggetta all’imposta ipotecaria le formalità di trascrizione, iscrizione e simili eseguite nei pubblici registri immobiliari;
  • all’articolo 10 assoggetta all’imposta catastale le volture.

Ne deriva che, quando non è dovuta l’imposta sulle successioni, cioè per le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura vigente alla data in cui le formalità sono richieste, cioè alla data di presentazione della dichiarazione di successione.

Principio applicativo finale

L’Agenzia conclude distinguendo due ipotesi:

  • per le dichiarazioni di successione presentate dal 1 febbraio 2005 relative a successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001, in cui non è dovuta l’imposta sulle successioni, si applicano le nuove misure fisse di euro 168,00 per ciascuna imposta, a prescindere dalla data di apertura della successione;
  • per le successioni presentate dopo il 1 febbraio 2005 ma apertesi prima del 25 ottobre 2001, per le quali resta dovuta l’imposta sulle successioni, continua ad applicarsi il criterio della risoluzione n. 43 del 1998, e quindi le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa vanno determinate secondo le norme vigenti alla data di apertura della successione.

Esito del parere

Il documento si chiude con il richiamo alla natura di parere reso ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all’istanza presentata dal contribuente alla Direzione regionale competente.

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