Risoluzione n. 5 del 9/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esamina un interpello relativo alla scissione parziale e non proporzionale di una s.a.s. immobiliare e conclude che l’operazione, per come prospettata, è elusiva: manca di valide ragioni economiche ed è finalizzata alla mera assegnazione di beni ai soci con indebito vantaggio fiscale.
Scissione societaria parziale e non proporzionale ritenuta elusiva
Scissione societaria parziale e non proporzionale di società immobiliare
La risoluzione riguarda un interpello presentato da una società in accomandita semplice operante nel settore immobiliare, che intendeva realizzare una scissione parziale e non proporzionale. L’Agenzia delle Entrate valuta la fattispecie alla luce della disciplina antielusiva e conclude per la sussistenza di profili di elusività.
Oggetto dell’istanza
La società istante svolge attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione e gestione di immobili. È partecipata in modo paritario da tre fratelli, due soci accomandatari e uno accomandante; sulle quote grava inoltre un usufrutto generale e vitalizio a favore dei genitori dei soci.
Il patrimonio sociale è composto da vari immobili situati in diverse località italiane, in gran parte suddivisibili in unità immobiliari distinte. Solo una minima parte è locata a terzi, mentre la maggior parte è utilizzata direttamente dai soci e dagli usufruttuari.
Operazione prospettata
La società intendeva attuare una scissione parziale e non proporzionale con queste caratteristiche:
- costituzione di tre nuove società di capitali, ciascuna riconducibile a uno dei tre fratelli;
- attribuzione a ciascuna beneficiaria, a valori contabili, di un numero di unità immobiliari corrispondente alla quota di partecipazione detenuta dal singolo socio nella scindenda;
- mantenimento nella società scindenda dell’unica unità immobiliare non divisibile, situata in provincia di ....;
- estensione dell’usufrutto generale e vitalizio dei genitori anche sulle partecipazioni delle tre società neo-costituite.
Ragioni addotte dalla società
Secondo la società, l’operazione sarebbe giustificata dall’esigenza di superare le divergenze tra i soci nella gestione del patrimonio immobiliare e di pervenire a una razionale suddivisione dei beni nella compagine familiare.
La società sosteneva inoltre che non vi sarebbe stato alcun risparmio d’imposta, poiché il trasferimento degli immobili alle beneficiarie sarebbe avvenuto a valori di libro e la tassazione si sarebbe comunque verificata:
- al momento dell’eventuale cessione successiva degli immobili da parte delle beneficiarie;
- oppure al momento della cessione delle partecipazioni da parte dei soci.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui determinati atti, fatti e negozi possono essere considerati inopponibili all’amministrazione finanziaria quando, al ricorrere di specifiche condizioni, risultino elusivi.
Viene ricordato che, per configurare un’operazione elusiva, devono concorrere congiuntamente quattro elementi:
- utilizzo di una o più operazioni indicate dal terzo comma dell’articolo 37-bis;
- finalità di aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento;
- conseguimento di un risparmio d’imposta indebito e disapprovato dal sistema;
- assenza di valide ragioni economiche.
Valutazione dell’Agenzia sulle carenze dell’istanza
L’Agenzia osserva anzitutto che la medesima istanza era già stata presentata in precedenza e dichiarata inammissibile perché generica e lacunosa, sia sul piano documentale sia su quello motivazionale.
Anche l’istanza esaminata viene ritenuta gravemente carente. In particolare:
- il progetto di scissione non contiene un’elencazione dettagliata delle attività e passività da trasferire alle beneficiarie, con i relativi valori contabili e di stima;
- non sono illustrati i criteri utilizzati per determinare il rapporto di cambio;
- non vengono indicati dati giuridico-economici idonei a mostrare nuove strategie imprenditoriali per la scindenda o modalità imprenditoriali di gestione per le beneficiarie.
Valutazione delle ragioni economiche
Sulla questione delle valide ragioni economiche, la società si limita a richiamare in modo generico l’esistenza di divergenze tra i soci sulla gestione del compendio immobiliare. Tuttavia, la documentazione prodotta non mostra alcun concreto disaccordo tra i soci.
Secondo l’Agenzia, le reali finalità dell’operazione sembrano invece essere quelle di suddividere il patrimonio immobiliare tra tre società beneficiarie, così da consentire a ciascun socio di gestire separatamente gli immobili e di destinarli a fini personali.
Profili di elusività individuati
L’Agenzia ritiene che alcuni elementi della fattispecie conducano a ritenere l’operazione preordinata alla creazione di società "contenitori" per l’assegnazione dei beni ai singoli soci:
- la natura unipersonale delle società beneficiarie;
- la ristretta compagine familiare della società istante;
- la gestione degli immobili di tipo meramente locatizio;
- il patrimonio sociale che appare originariamente predisposto in funzione di tale suddivisione.
Richiamando anche un recente orientamento del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, l’Agenzia evidenzia che una scissione sostanzialmente non proporzionale può essere usata in modo distorto quando le società risultanti perdono operatività e diventano meri contenitori di beni. In tal caso, il vantaggio fiscale consisterebbe nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni, determinate ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del TUIR.
Conclusione
L’Agenzia delle Entrate conclude che l’operazione di scissione parziale non proporzionale, così come prospettata, è strumentale alla mera assegnazione di beni ai soci e non a una vera riorganizzazione aziendale.
Ne deriva che l’operazione presenta profili di elusività perché:
- è priva di valide ragioni economiche;
- mira a conseguire un vantaggio tributario indebito;
- realizza un aggiramento delle norme dell’articolo 86, comma 1, lettera c), e comma 3, del TUIR.
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