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Ordinanza

Ordinanza n. 1572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 746/2026.

Giustizia amministrativa202602863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca della rivendita di tabacchi n. 4 in Buttigliera Alta, del 24 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore rivendita tabacchi)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Piemonte n. 746/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado contro il provvedimento amministrativo di revoca della rivendita di tabacchi. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza e del provvedimento di revoca. L’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d’appello, limitandosi a rilevare che le censure devono essere approfondite nella competente sede di merito. È dedotto, in concreto, un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’immediata esecuzione della revoca: chiusura dell’attività, perdita definitiva dell’avviamento commerciale e perdita del posto di lavoro per due dipendenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il fumus boni iuris è stato ritenuto meritevole di approfondimento nella fase di merito, senza una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio concreto di chiusura immediata dell’attività, nella perdita irreversibile dell’avviamento commerciale e nella perdita del lavoro per due dipendenti. Il giudice ha inoltre ritenuto che la sospensione non fosse idonea a ledere l’interesse pubblico, poiché la rivendita risultava gestita regolarmente e senza contestazioni autonome. È stata quindi sospesa l’efficacia del provvedimento di revoca, nei limiti e termini indicati in motivazione, ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata accolta mediante sospensione dell’efficacia della sentenza e, per effetto, del provvedimento di revoca impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può essere ravvisato nella necessità di approfondire le censure nella fase di merito, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla fondatezza definitiva dell’impugnazione.
  • Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione immediata della revoca di un’attività economica comporti la chiusura dell’esercizio, la perdita definitiva dell’avviamento commerciale e rilevanti ricadute occupazionali.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento di revoca può essere disposta quando l’attività risulti essere stata gestita regolarmente e non emergano contestazioni autonome idonee a giustificare, nelle more del giudizio, la prevalenza dell’interesse pubblico all’esecuzione immediata.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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