Sentenza n. 1434/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. 28.9.2021 di INAIL – Sede di Pistoia, con la quale è stata rigettata la domanda di finanziamento in relazione all’Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020; - per quanto occorrer possa, della nota prot. 2.9.2021 di INAIL – Sede di Pistoia, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di finanziamento; - di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto o conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico INAIL ISI Agricoltura 2019-2020, preceduto dal preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ente finanziatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di finanziamento per l’acquisto di una macchina invasatrice, risultando utilmente collocata nella graduatoria provvisoria e in quella definitiva. Nella successiva verifica tecnico-amministrativa, INAIL aveva rilevato che il progetto non dimostrava il miglioramento atteso secondo almeno due categorie di indicatori, come richiesto dall’Avviso e dall’Allegato tecnico: la documentazione avrebbe valorizzato essenzialmente il solo incremento della produttività, indicatore economico-finanziario, senza autonoma dimostrazione di un indicatore gestionale tipizzato. INAIL aveva inoltre contestato la regolarità e la raffrontabilità della documentazione economica, rilevando criticità relative a data, timbro e firma, riferibilità del listino all’anno 2019, corrispondenza tra codici e denominazioni, presenza degli accessori e congruenza dell’importo complessivo. La società ha dedotto, con due motivi trattati congiuntamente, violazione dell’art. 1 l. n. 208/2015 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, manifesta contraddittorietà, travisamento, errore, manifesta illogicità e sviamento. Con il primo motivo ha sostenuto che la domanda e la perizia asseverata individuavano due categorie di indicatori, economico-finanziari e gestionali, valorizzando anche la meccanizzazione, il miglioramento qualitativo e la diversificazione produttiva, oltre alla riduzione del rischio da attività manuale. Con il secondo motivo ha contestato le irregolarità documentali, affermando che il preventivo era datato, timbrato e sottoscritto, che il listino pertinente era incluso nel preventivo e che il listino 2019 aveva valore meramente informativo. Ha infine sostenuto che le difese e le relazioni tecniche dell’INAIL integrassero postumamente la motivazione del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’Avviso e l’Allegato tecnico richiedevano, per l’intervento prescelto, la dimostrazione del miglioramento secondo almeno due categorie di indicatori, una delle quali necessariamente economico-finanziaria, con valutazione rapportata all’attività aziendale complessiva. Sebbene la ricorrente avesse formalmente selezionato le categorie economico-finanziaria e gestionale, la perizia aveva concretamente individuato e quantificato soltanto l’incremento della produttività, riconducibile alla categoria economico-finanziaria. La riduzione della manualità, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza e gli altri riferimenti descrittivi non costituivano una autonoma e misurata dimostrazione di uno degli indicatori gestionali tipizzati, ossia diversificazione o riconversione produttiva oppure miglioramento qualitativo della produzione. Non sussistevano pertanto travisamento, difetto di istruttoria o difetto di motivazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha riconosciuto che il preventivo recava la data dell’11 novembre 2020, sicché il rilievo relativo alla sua mancata datazione non era aderente al documento. Tuttavia, tale profilo non incideva sulla legittimità complessiva del diniego, fondato soprattutto sulla mancata verifica immediata e univoca della corrispondenza tra preventivo e listino. Il listino 2019 separatamente prodotto presentava difformità di codici, denominazioni e prezzi rispetto alla pagina di listino contenuta nel preventivo e non evidenziava chiaramente timbro e firma del fabbricante né un URL sostitutivo. La documentazione non consentiva quindi di verificare con certezza il medesimo allestimento, le singole componenti, gli accessori e i relativi costi, come richiesto dall’Avviso. Il giudice ha escluso la motivazione postuma, ritenendo che le relazioni e le difese dell’INAIL si fossero limitate a specificare ragioni già contenute nel provvedimento finale, senza introdurre nuovi autonomi motivi di diniego. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori e spese di legge; nulla spese nei confronti della controparte non costituita.
Norme richiamate
art. 1 l. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamato quale fondamento normativo dell’Avviso pubblico INAIL ISI Agricoltura 2019-2020, volto a sostenere investimenti innovativi delle imprese agricole, anche per il miglioramento del rendimento, della sostenibilità e della sicurezza.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento di esclusione; il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione che individuava la mancata dimostrazione del miglioramento richiesto e le criticità della documentazione economica.
Avviso pubblico INAIL ISI Agricoltura 2019-2020, art. 18
il preventivo e il listino “devono essere riferiti al medesimo allestimento”; il preventivo “deve essere datato e riportare timbro e firma del rivenditore” e il listino “deve essere datato e riportare timbro e firma” del fabbricante o soggetto della catena ufficiale, ovvero l’URL del sito da cui sia scaricato
La documentazione economica deve consentire un raffronto diretto, certo e oggettivo tra preventivo e listino, riferiti al medesimo allestimento, con il rispetto dei requisiti formali prescritti.
Avviso pubblico INAIL ISI Agricoltura 2019-2020, art. 19
verifica della “effettiva sussistenza” di quanto dichiarato e della “corrispondenza” con i parametri/punteggi
Nella fase di verifica tecnico-amministrativa INAIL deve controllare l’effettiva sussistenza degli elementi dichiarati e la loro corrispondenza ai parametri che hanno determinato il punteggio, potendo ricalcolare il punteggio e adottare un diniego motivato dopo il preavviso e l’esame delle osservazioni.
Allegato tecnico all’Avviso ISI Agricoltura 2019-2020, par. 3
sono ammissibili esclusivamente i progetti che ... raggiungono la soglia di 120 punti
Il raggiungimento della soglia di punteggio non è sufficiente se, nella fase di verifica, non risultano soddisfatti i requisiti delle misure, dei fattori di rischio e delle specificazioni tecniche dell’Allegato.
Allegato tecnico all’Avviso ISI Agricoltura 2019-2020, Tabella 1 e Nota tecnica per la Misura 1, Intervento 1a
per ogni progetto il miglioramento atteso deve essere valutato secondo almeno due categorie, “una delle quali” deve essere necessariamente la categoria economico-finanziaria
La selezione formale di due categorie non è sufficiente: la documentazione deve sviluppare e misurare concretamente almeno due categorie di indicatori, una economico-finanziaria, rapportando la valutazione all’attività aziendale complessiva.
Allegato tecnico all’Avviso ISI Agricoltura 2019-2020, Tabella 2
Richiede, nella fase di conferma e completamento, la produzione della perizia asseverata e di preventivo e listino riferiti al medesimo allestimento, secondo le caratteristiche formali dell’Avviso.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento pubblico, l’utilmente collocazione in graduatoria determina soltanto l’ammissione provvisoria alla successiva verifica tecnico-amministrativa e non consolida il diritto al contributo, che resta subordinato alla verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e della corrispondenza con i parametri dell’Avviso.
- Quando la lex specialis richiede che il miglioramento di un progetto sia dimostrato mediante almeno due categorie di indicatori, la mera selezione formale delle categorie nella domanda non è sufficiente: la documentazione tecnica deve sviluppare e misurare autonomamente ciascun indicatore richiesto secondo le tipologie previamente definite dall’Avviso.
- L’incremento della produttività non può essere utilizzato anche come autonomo indicatore gestionale quando l’Avviso lo riconduce alla categoria economico-finanziaria; per soddisfare il requisito della pluralità delle categorie occorre una distinta dimostrazione di un indicatore gestionale tipizzato.
- Quando l’Avviso impone che preventivo e listino siano riferiti al medesimo allestimento e siano raffrontabili per codici, componenti e prezzi, l’amministrazione può escludere il progetto se la documentazione prodotta non consente un controllo immediato, oggettivo e univoco, anche qualora il preventivo rechi alcuni requisiti formali correttamente richiesti.
- Le precisazioni contenute nelle memorie e nelle relazioni tecniche dell’amministrazione non costituiscono motivazione postuma quando si limitano a specificare e documentare le ragioni di diniego già esplicitamente indicate nel provvedimento, senza introdurre nuovi autonomi presupposti della decisione.
- La presenza di un singolo rilievo erroneo o non aderente al documento non determina l’illegittimità del diniego se residuano ulteriori ragioni autonome, adeguatamente motivate e idonee da sole a sorreggere l’esclusione.
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