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Sentenza

Sentenza n. 2961/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 16613/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità fisica al concorso per la presenza di un tatuaggio ritenuto visibile in una parte del corpo non coperta dall'uniforme, con conseguente esclusione dalla procedura concorsuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità fisica, la scheda medica, il conseguente provvedimento di esclusione e gli atti della procedura concorsuale. In primo grado e in appello ha dedotto la violazione della tabella 1, punto 2, lettere a) e b), del d.m. n. 198/2003, nonché degli artt. 55-bis del d.lgs. n. 334/2000 e 6 e 27-bis del d.P.R. n. 335/1982, l'eccesso di potere per errore di fatto, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, oltre alla violazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento. In particolare, ha contestato l'accertamento secondo cui il tatuaggio, situato sul braccio destro, sarebbe stato visibile oltre la manica dell'uniforme estiva, evidenziando la misura della manica, la diversa taglia della maglietta utilizzata dalla Commissione per la prova di visibilità e l'esigua parte eventualmente emergente. Ha inoltre sostenuto che, essendo il tatuaggio in corso di rimozione, i segni residui avrebbero dovuto essere qualificati come esiti cicatriziali o alterazioni acquisite della cute ai sensi della lettera a) della tabella 1, con specifica valutazione della loro estensione, gravità, natura deturpante o incidenza fisiognomica. Ha lamentato, infine, che il TAR non avesse disposto una verificazione. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del giudizio, affermando che la presenza di un tatuaggio visibile in zona non coperta dall'uniforme costituisce causa automatica di inidoneità e che la rimozione successiva non rileva in applicazione dei principi tempus regit actum e par condicio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il provvedimento di non idoneità fisica. Il Collegio ha precisato di non sostituire la propria valutazione a quella della Commissione medica, ma di sindacare l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione. Quanto alla visibilità, ha rilevato che la Commissione non aveva chiarito con sufficiente precisione la taglia della maglietta utilizzata per la prova né verificato se l'eventuale emersione del tatuaggio, di pochi millimetri, sarebbe stata esclusa mediante una maglietta di taglia maggiore. La motivazione non poteva limitarsi all'ubicazione del tatuaggio, quale elemento di potenziale individuabilità, ma doveva indicarne anche l'effettiva consistenza e la concreta visibilità con l'uniforme. Il Collegio ha inoltre ritenuto carente l'istruttoria sulla qualificazione dei segni residui del tatuaggio in corso di rimozione: la Commissione avrebbe dovuto verificare se si trattasse ancora di un tatuaggio, rilevante ai sensi della lettera b) della tabella 1, oppure di un'alterazione cronica della cute o di un esito cicatriziale, da valutare ai sensi della lettera a), motivando in tal caso sull'eventuale natura deturpante o fisiognomica. Tale verifica doveva essere compiuta con riferimento allo stato del candidato al momento della visita e non comportava violazione del principio tempus regit actum, poiché non imponeva di attendere la completa rimozione, ma di qualificare correttamente la situazione esistente al momento dell'accertamento. L'Amministrazione dovrà quindi procedere a una nuova valutazione dell'idoneità fisica secondo il d.m. n. 198/2003, colmando le carenze istruttorie indicate. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • tabella 1, punto 2, lettere a) e b), d.m. 30 giugno 2003, n. 198

    «presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme»; «le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche»

    La Commissione deve distinguere tra tatuaggio ancora esistente e segni residui qualificabili come alterazione cutanea o esito cicatriziale; nel primo caso deve accertare concretamente la visibilità con l'uniforme, nel secondo deve valutare e motivare le caratteristiche rilevanti dell'alterazione.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 334/2000

    Richiamato quale base normativa del regime dei requisiti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

  • artt. 6 e 27-bis d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    Richiamati quali disposizioni relative ai requisiti e alle procedure di accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda di condanna in forma specifica, connessa alla richiesta di riammissione alla procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Quando l'inidoneità concorsuale dipende dalla visibilità di un tatuaggio in una parte del corpo non coperta dall'uniforme, l'Amministrazione deve accertare e motivare non soltanto l'ubicazione del segno, quale elemento di potenziale individuabilità, ma anche la sua effettiva consistenza e concreta visibilità rispetto ai capi dell'uniforme utilizzabili, compresa la corretta taglia dell'indumento impiegato per la prova.
  • Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione tecnica a quella della Commissione medica, ma può annullare il giudizio di inidoneità quando l'accertamento della visibilità sia fondato su un'istruttoria insufficiente o su una motivazione inidonea a dimostrare con certezza il presupposto ostativo.
  • Quando un tatuaggio è in corso di rimozione, la Commissione deve qualificare concretamente i segni presenti sulla cute al momento della visita, verificando se siano ancora un tatuaggio ai sensi della disciplina concorsuale oppure un'alterazione cutanea o un esito cicatriziale soggetto a un diverso parametro valutativo.
  • Il principio tempus regit actum impone di valutare lo stato fisico del candidato al momento dell'accertamento, ma non esonera l'Amministrazione dall'identificare correttamente la natura dei segni allora presenti né richiede di attendere il completamento della rimozione del tatuaggio.
  • Se i segni residui sono qualificati come alterazioni croniche della cute o esiti cicatriziali, l'inidoneità non può essere affermata senza una specifica motivazione sulla loro estensione, gravità o capacità di determinare un'alterazione funzionale o fisiognomica, secondo il parametro normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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