Cassazione Civile, Ordinanza n. 33296/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un contratto qualificato dall'Ufficio come locazione di terreno destinato all'installazione di un impianto fotovoltaico, poi riqualificato come concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo compatibili con la locazione le clausole sulla proprietà dell'impianto fotovoltaico alla cessazione anticipata o alla scadenza naturale e richiamando anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 19 dicembre 2013. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso. Ha inoltre precisato che, essendo il giudizio estinto e non definito con rigetto o inammissibilità, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; nulla è stato disposto sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale ed è sottoscritta dal difensore; l'accettazione della controparte, anch'essa sottoscritta dal difensore, perfeziona l'effetto estintivo.
art. 391 c.p.c.
In caso di rinuncia accettata, non deve disporsi sulle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma ha carattere sanzionatorio ed eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- L'accettazione della rinuncia da parte del resistente esclude la regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché la relativa previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
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