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Sentenza

Sentenza del 24/02/2020 n. 606 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Associazione sportiva dilettantistica - persona fisica - promotore di contratti di sponsorizzazione - superamento dei limiti della norma tributaria - responsabilità - art. 38 Cod. civ. - si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 38 c.c. e ha affermato la responsabilità personale e solidale della persona fisica che ha procacciato le sponsorizzazioni; pertanto il ricorrente è stato ritenuto congiuntamente responsabile con l'associazione per gli obblighi tributari derivanti dall'operare oltre i limiti di legge e per le sanzioni conseguenti, confermando l'accertamento tributario nei suoi confronti

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la controversia riguarda la contestazione di obblighi tributari e relative sanzioni per contratti di sponsorizzazione posti in essere dall'associazione sportiva dilettantistica oltre i limiti previsti dalla normativa tributaria, e la valutazione della responsabilità personale del procacciatore che ha contribuito al perfezionamento di tali rapporti

Norme richiamate

  • art. 38 Cod. civ.

    l'articolo sancisce la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta anche se non è il rappresentante formale, quando abbia concretamente concorso al perfezionamento di rapporti obbligatori tra l'associazione e terzi

  • normativa tributaria sui limiti dell'attività commerciale delle associazioni sportive dilettantistiche

    se l'associazione opera oltre i limiti previsti dalla normativa fiscale per le attività non commerciali, i relativi proventi sono soggetti a imposizione e possono generare obblighi tributari e sanzioni estendibili anche a soggetti che hanno concorso a realizzare l'operazione

Massime di principio

  • Chi procura affari o stipula contratti per conto di un'associazione non riconosciuta può essere ritenuto personalmente e solidalmente responsabile se ha concretamente contribuito al perfezionamento dell'obbligazione
  • È fondamentale verificare che l'attività dell'associazione rientri nei limiti fiscali previsti per non incorrere in tassazione e responsabilità aggiuntive
  • La mera mancanza di titolo formale (non essere il rappresentante legale) non esclude la responsabilità se l'agente ha agito in pratica in nome e per conto dell'associazione
  • Per ridurre il rischio di responsabilità personale, chi svolge attività di procacciamento dovrebbe operare con mandato scritto, limitare i propri poteri e documentare chiaramente la natura dell'incarico
  • In caso di operazioni a rischio fiscale (es. sponsorizzazioni che superano limiti), è opportuno ottenere pareri fiscali preventivi e mantenere una separazione netta tra attività associative non commerciali e attività economiche
  • Le amministrazioni finanziarie possono estendere sanzioni e obblighi tributari anche a terzi che hanno concorso materialmente all'operazione, per cui è necessario valutare l'esposizione personale prima di promuovere o concludere accordi

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