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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva negato il compenso richiesto dalla società ricorrente. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una società cooperativa aveva agito per ottenere il pagamento di un compenso pattuito in un contratto d'opera del 8 dicembre 2013, avente a oggetto attività di consulenza e assistenza finalizzata all'ottenimento di un finanziamento bancario e di contributi a fondo perduto regionali, oltre a una penale collegata alla rinuncia a una domanda di agevolazioni. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che l'attività relativa alle agevolazioni non fosse autonoma rispetto alla richiesta di finanziamento e che, per effetto dell'errata formulazione della domanda, il risultato ottenuto non corrispondesse all'oggetto dell'incarico; era stata rigettata anche la riconvenzionale della committente per danni da asserita negligenza. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. per non avere la Corte d'appello distinto le due prestazioni contrattuali; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e nullità della sentenza per non avere valorizzato la condotta della committente, che avrebbe riconosciuto il compenso nonostante gli errori; 3) violazione dell'art. 1367 c.c. per non avere considerato il comportamento complessivo delle parti, dal quale emergerebbe la volontà di remunerare comunque l'attività svolta e il fatto che un finanziamento fosse stato comunque ottenuto e trattenuto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati perché le censure si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del contratto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché non era stato specificato in concreto quali canoni ermeneutici fossero stati violati.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Nel giudizio di legittimità la parte che contesta l'interpretazione del contratto deve indicare specificamente il canone ermeneutico violato e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 1367 c.c.

    La doglianza non può limitarsi a invocare in astratto il criterio di conservazione del contratto, ma deve mostrare un reale errore interpretativo del giudice di merito; altrimenti la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia negato il prudente apprezzamento; non è ammissibile usarla per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge, ma non consente di ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di censura interpretativa o probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza non può essere affermata quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    La norma è richiamata nel testo del ricorso, ma la Corte ne evidenzia l'inconferenza sostanziale rispetto a una censura che mira al riesame del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata formulata proposta di manifesta infondatezza del ricorso in sede camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione l'interpretazione del contratto non può essere rivalutata nel merito: il controllo è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza logica della motivazione.
  • Chi deduce la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. deve indicare in modo puntuale quali canoni interpretativi siano stati violati e in che punto la decisione impugnata se ne sia discostata; la mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto è inammissibile.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito di preferirne una, purché non sia illogica o contraria ai canoni legali.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale non previsto o abbia violato una specifica regola di valutazione; non basta lamentare che il giudice abbia dato maggiore peso ad altre prove.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono estranee al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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