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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36315/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21 marzo 2025, deducendo l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva già affrontato la questione, valorizzando negativamente la personalità dell'imputato e la gravità del fatto, in particolare la quantità di stupefacente sequestrata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura meramente riproduttiva di una questione già confutata e fondata su una motivazione non illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondata la doglianza sulle attenuanti generiche perché già specificamente esaminata e motivatamente respinta in appello sulla base della personalità del reo e della gravità del fatto, desunta anche dalla quantità di stupefacente sequestrata.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando riproduce una questione già specificamente esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito.
  • La motivazione con cui il giudice di appello nega le attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se non è illogica e si fonda su dati probatori processuali adeguatamente apprezzati.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche possono essere valorizzati la personalità dell'imputato e la gravità del fatto, inclusa la quantità di stupefacente sequestrata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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