Cassazione Civile, Ordinanza n. 02283/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 emesso da un comune nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’ente locale. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito la controversia con la società. La contribuente ha aderito alla rinuncia. La Corte, preso atto della definizione transattiva e della rinuncia accettata, ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, rilevando che la disposizione sanzionatoria non opera nelle ipotesi di estinzione sopravvenuta del giudizio di impugnazione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha aderito alla rinuncia. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che il meccanismo sanzionatorio non sia applicabile quando l’impugnazione si estingue sopravvenientemente per rinuncia/definizione della lite.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
introduc(ed)to dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228
il raddoppio del contributo unificato è misura sanzionatoria diretta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e non si applica all’ipotesi di estinzione sopravvenuta del giudizio di impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte aderisce, il giudizio di cassazione si estingue senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, il giudice può compensare integralmente le spese se ciò risulta dalla definizione della lite.
- Il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato ha natura sanzionatoria e non si applica quando l’impugnazione non è definita con una pronuncia di inammissibilità o rigetto, ma si estingue sopravvenientemente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02209/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02211/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02212/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02214/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02215/2023 del 25/01/2023
- ordinanza_civile · 25 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02216/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →