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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02283/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 emesso da un comune nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’ente locale. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito la controversia con la società. La contribuente ha aderito alla rinuncia. La Corte, preso atto della definizione transattiva e della rinuncia accettata, ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, rilevando che la disposizione sanzionatoria non opera nelle ipotesi di estinzione sopravvenuta del giudizio di impugnazione.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha aderito alla rinuncia. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che il meccanismo sanzionatorio non sia applicabile quando l’impugnazione si estingue sopravvenientemente per rinuncia/definizione della lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    introduc(ed)to dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228

    il raddoppio del contributo unificato è misura sanzionatoria diretta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e non si applica all’ipotesi di estinzione sopravvenuta del giudizio di impugnazione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte aderisce, il giudizio di cassazione si estingue senza esame dei motivi.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, il giudice può compensare integralmente le spese se ciò risulta dalla definizione della lite.
  • Il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato ha natura sanzionatoria e non si applica quando l’impugnazione non è definita con una pronuncia di inammissibilità o rigetto, ma si estingue sopravvenientemente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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