Cassazione Penale, Sentenza n. 32778/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per guida senza patente (art. 116, comma 15, d.lgs. 30/04/1992 n. 285). Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131‑bis cod. pen., sostenendo che la condotta sia di modesto allarme sociale e che la precedente violazione del 14/07/2020 non possa essere considerata causa ostativa al beneficio poiché le due condotte dovrebbero essere valutate come elementi di una unica fattispecie di modesta offensività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha confermato che la fattispecie aggravata per recidiva nel biennio è un reato autonomo non depenalizzato dal d.lgs. 15/01/2016 n. 8; la recidiva integra un elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata e non può essere utilizzata tout court per concedere il beneficio di cui all'art. 131‑bis. Inoltre la Corte d'appello ha valutato l'assenza di elementi di minima offensività, valutazione che il ricorso non ha specificamente contestato. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma del codice della strada che punisce la guida senza patente; nella fattispecie è contestata la recidiva che determina l'ipotesi aggravata applicata dal giudice di merito.
art. 131‑bis cod. pen.
Norma che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che il beneficio non sia applicabile quando la fattispecie contestata ricomprende la recidiva quale elemento costitutivo e quando mancano elementi di minima offensività, valutazione che deve essere puntualmente contestata nel ricorso.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1, commi 1 e 2)
«per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda»
Il decreto di depenalizzazione riguarda solo le violazioni punite esclusivamente con sanzione pecuniaria; le ipotesi aggravate che comportano pena detentiva costituiscono fattispecie autonome e restano punibili, quindi l'abrogazione non si estende alle forme aggravate come la recidiva nel biennio.
Sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017 (Rv. 270882) - giurisprudenza
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che la recidiva nel biennio rende autonoma l'ipotesi aggravata rispetto alla fattispecie base depenalizzata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con imposizione delle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- L'art. 131‑bis (non punibilità per particolare tenuità del fatto) non è applicabile se la fattispecie contestata comprende, come elemento costitutivo, una recidiva o un'aggravante che la rende un reato autonomo.
- Le norme di depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016) operano solo per le violazioni punite esclusivamente con sanzioni pecuniarie; le ipotesi aggravate con pena detentiva restano escluse dall'abrogazione.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131‑bis in grado di legittimare la non punibilità è necessario contestare in modo specifico e motivato le valutazioni del giudice di merito sulla offensività minima del fatto; argomentazioni generiche e astratte rendono inammissibile il ricorso per cassazione.
- Se la precedente condotta è espressamente qualificata come elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata, non può essere utilizzata solo come circostanza attenuante per ottenere benefici ex art. 131‑bis.
- In cassazione è rischioso proporre censure solo di diritto senza un concreto e puntuale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato: questo può comportare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e di somme a titolo di ammenda.
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