Cassazione Penale, Ordinanza n. 05936/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La condanna pronunciata in appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dalla Corte d'appello alla pena di tre anni di reclusione e 8.000 euro di multa per il reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione sull'accertamento della condotta di coltivazione a lui attribuita; 2) violazione di legge sulla configurabilità del reato; 3) violazione di legge in relazione all'applicazione del principio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di cassazione rileva che le doglianze sono in realtà critiche di merito, già esaminate e disattese dal giudice di appello, e mirano a una rivalutazione del materiale probatorio senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. La sentenza impugnata aveva invece motivato in modo puntuale l'attribuzione all'imputato dell'attività di coltivazione, evidenziando la presenza di 7.015 piantine di marijuana in pieno sviluppo, coltivate in 26 serre poste in un fondo gestito dall'imputato tramite un cittadino extracomunitario e un'altra persona saltuariamente coinvolta, e il fatto che l'imputato fosse stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nel corso della perquisizione.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti, nella forma di lieve entità evocata nel provvedimento
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come base del reato contestato e della condanna confermata in appello
art. 616 c.p.p.
implicito riferimento alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura del compendio probatorio o in una diversa valutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione puntuale, coerente e fondata sulle risultanze processuali.
- Per dedurre utilmente un travisamento della prova occorre indicare in modo specifico l'errore percettivo o rappresentativo del giudice di merito; non è sufficiente opporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La configurabilità del reato e la riferibilità soggettiva della condotta, se adeguatamente motivate in appello, non possono essere rimesse in discussione in cassazione mediante doglianze generiche o apodittiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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