Cassazione Penale, Sentenza n. 05683/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello di Asrar contro la sentenza del G.u.p. del Tribunale (12/06/2023) era stato dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte di appello, che aveva ritenuto operativo il termine ordinario di deposito di 15 giorni e quindi il termine per proporre appello scadente il 24/07/2023; il ricorrente eccepiva invece che, a verbale nell'udienza conclusiva, il G.u.p. aveva indicato il termine maggiorato di deposito (90 giorni) ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il che avrebbe fatto decorrere il termine d'appello da una data successiva rendendo l'impugnazione tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato dal verbale dell'udienza che il G.u.p. aveva effettivamente indicato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine di 90 giorni per il deposito della sentenza; tenuto conto della sospensione feriale il deposito è avvenuto il 22/10/2023 e il termine per proporre appello (45 giorni dalla scadenza del termine di deposito, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. c e comma 2 lett. c c.p.p.) è quindi scaduto il 06/12/2023. Ne consegue che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l'appello tardivo. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12
Norma sostanziale richiamata in relazione al reato contestato (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); la Corte non entra nel merito della colpevolezza ma riporta la fattispecie oggetto del giudizio di primo grado.
cod. proc. pen., art. 544, comma 3
Consente al giudice dell'udienza preliminare di indicare un termine più lungo del termine ordinario per il deposito della sentenza; la Corte di cassazione ha ritenuto vincolante l'indicazione resa a verbale ai fini del computo dei termini di impugnazione.
cod. proc. pen., art. 585, comma 1 lett. c e comma 2 lett. c (prima ipotesi)
Stabilisce i termini per proporre appello avverso sentenze penali (il computo del termine di 45 giorni decorrente dalla scadenza del termine di deposito quando applicabile); la Corte ha applicato tali norme per determinare la scadenza effettiva del termine d'impugnazione.
cod. proc. pen., art. 611, comma 1-bis
Norma richiamata per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione, indicativa della modalità procedurale adottata nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La indicazione da parte del giudice, anche se resa a verbale nell'udienza conclusiva, di un termine maggiorato per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 544, comma 3 c.p.p. è rilevante e vincolante ai fini del calcolo dei termini di impugnazione.
- Il termine per proporre appello decorre dalla scadenza del termine di deposito effettivamente stabilito e osservato, non dalla scadenza del termine ordinario, se il giudice ha legittimamente differito il termine di deposito.
- In caso di computo dei termini, vanno considerate le sospensioni feriali e ogni protrarsi del termine di deposito, perché ciò può spostare sostanzialmente il termine ultimo per impugnare.
- La Corte d'appello deve verificare il contenuto del verbale dell'udienza conclusiva quando si discute di tempestività dell'impugnazione; l'omissione di tale verifica può determinare annullamento in Cassazione.
- Se la Corte territoriale dichiara un'appello inammissibile per tardività senza tenere conto di un termine maggiorato indicato correttamente dal giudice di primo grado, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05427/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05428/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05430/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05431/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05432/2026 del 11/02/2026
- Sentenza penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05435/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →