Sentenza del 27/01/2017 n. 2054 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Qualificazione del contratto ai fini fiscali - Criteri - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fattispecie in tema di cessione di partecipazioni societarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento di Euro 45.615,54 relativa a IRPEF dell'anno 1995, deducendo principalmente la decadenza dell'Amministrazione dai termini per la liquidazione automatizzata e per la riscossione. Ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia su varie contestazioni, l'errata valutazione delle prove, l'assenza di indicazioni sufficienti nella cartella, la duplicazione del contributo sanitario nazionale e la mancata prova della tempestiva notifica di una precedente cartella al marito, co-dichiarante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo il fatto che la dichiarazione fosse stata presentata congiuntamente dai coniugi e che la cartella fosse stata tempestivamente notificata al marito, coobbligato solidale. Tale notifica impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti della moglie e, a seguito del giudizio instaurato contro il marito, interrompe con effetti permanenti la prescrizione anche nei confronti della moglie. La contribuente conserva comunque il diritto di impugnare autonomamente la cartella a lei notificata e di contestare nel merito la pretesa tributaria. Non sono state liquidate spese di legittimità perché l'Agenzia si era costituita senza partecipare all'udienza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La liquidazione automatizzata deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La contribuente sosteneva che il termine per il controllo automatizzato fosse scaduto; la Corte ha però ritenuto che la tempestiva notifica dell'atto al marito co-dichiarante producesse effetti anche nei suoi confronti.
Legge n. 114 del 1977, art. 17
Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi opera la solidarietà prevista dal legislatore.
La dichiarazione congiunta comporta la responsabilità solidale dei coniugi per le imposte risultanti dall'accertamento, anche se uno dei due è estraneo alla produzione del reddito contestato.
Legge n. 448 del 1998, art. 9
La norma disciplina i termini entro i quali i ruoli devono essere resi esecutivi; la Corte non ne ha ravvisato la violazione perché la notifica tempestiva al coobbligato ha impedito la decadenza anche verso l'altra coniuge.
Legge n. 212 del 2000, art. 3, comma 3
I termini di decadenza e di prescrizione per gli accertamenti d'imposta non sono suscettibili di proroga.
Il principio è stato richiamato dalla contribuente, ma non ha condotto all'accoglimento del ricorso, poiché la Corte ha applicato gli effetti della solidarietà derivante dalla dichiarazione congiunta.
Codice civile, art. 2945, richiamato in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione
La Corte ha affermato che il giudizio instaurato dall'Amministrazione contro il marito co-dichiarante interrompe con effetti permanenti la prescrizione anche nei confronti della moglie solidalmente obbligata.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta comporta, salvo contestazioni di legittimità, una responsabilità solidale dei coniugi per le somme richieste dall'Amministrazione.
- La notifica tempestiva dell'avviso di accertamento o della cartella a uno dei coniugi può impedire la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti dell'altro coniuge non direttamente notificato.
- Il giudizio instaurato contro uno dei coobbligati può interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri coobbligati solidali.
- Il coniuge al quale la pretesa venga notificata successivamente mantiene il diritto di impugnarla autonomamente e di contestarne il merito, anche se l'atto originario notificato all'altro coniuge è divenuto definitivo nei suoi confronti.
- Chi sceglie la dichiarazione congiunta accetta anche i relativi rischi, inclusa la possibilità che gli atti siano notificati soltanto al marito e che gli effetti della solidarietà si estendano all'altro coniuge.
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