Sentenza del 12/11/2019 n. 6515 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Preavviso fermo TARSU/TIA- Fotocopia notifica avviso di ricevimento della presupposta cartella - Necessita - Fotocopia interrogazione cartella - Illegittimità del preavviso di fermo. Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl preavviso di fermo è stato ritenuto illegittimo. Per dimostrare la regolare notifica della cartella presupposta non è sufficiente produrre registri, archivi informatici o una semplice interrogazione della cartella: occorre depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata, o comunque la documentazione specificamente idonea a provare la notifica. In mancanza di tale prova, il fermo non può essere validamente mantenuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità del preavviso di fermo, sostenendo che l'agente della riscossione non avesse fornito la prova valida della notifica della cartella presupposta. La documentazione prodotta consisteva in una fotocopia dell'interrogazione informatica della cartella o in documenti equipollenti, anziché nell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 23902/2017
La prova della notifica della cartella presupposta deve risultare da documentazione idonea, non potendo essere sostituita da mere risultanze interne o informatiche dell'agente della riscossione.
Cassazione civile, sentenza n. 23213/2014
In materia di fermo amministrativo, l'agente della riscossione deve dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti; la semplice produzione di documenti equipollenti all'avviso di ricevimento non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando un provvedimento cautelare o esecutivo si fonda su una precedente cartella, l'ente o l'agente della riscossione deve provare la regolare notifica di tale cartella.
- Una stampa del sistema informatico, un'annotazione interna o una semplice interrogazione della posizione debitoria non dimostrano, da sole, l'avvenuta notifica.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce il documento centrale per provare la consegna della cartella notificata tramite servizio postale.
- Se manca la prova documentale della notifica dell'atto presupposto, il provvedimento successivo, come il preavviso di fermo, può essere annullato per difetto di motivazione e di prova.
- La contestazione deve concentrarsi sia sull'esistenza del debito sia, soprattutto, sulla regolarità e documentabilità della notifica degli atti che lo precedono.
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