Cassazione Penale, Sentenza n. 23464/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
LA ricorrente impugna l'ordinanza del G.i.p. del 10/03/2025 che aveva rigettato la richiesta di rimessione in termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna del 10/01/2025. La difesa ha sostenuto che il decreto non era mai stato notificato alla LI (essendo indicato erroneamente il difensore come domiciliatario), che vi fu un malfunzionamento del sistema telematico (decreto del Tribunale del 02/01/2025 attestante la sospensione dell'applicativo), che l'opposizione telematica tentata il 25/01/2025 era andata in crisi e che il decreto non era stato tradotto per la ricorrente che non conosce l'italiano; in subordine si chiedeva la declaratoria di illegittimità o inutilizzabilità del decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notifica del decreto al difensore era avvenuta regolarmente (notifiche telematiche del 13/01/2025) e che la LI aveva eletto domicilio presso il difensore; dal verbale di identificazione risultava inoltre che la LI comprende l'italiano. Quanto al presunto malfunzionamento telematico, la Corte ha osservato che la difesa non ha fornito prova del malfunzionamento il giorno utile (25/01/2025) e che, anche conoscendo il provvedimento di sospensione dell'applicativo del 02/01/2025, il difensore avrebbe avuto ancora tre giorni utili per depositare l'atto in forma analogica come previsto dall'art. 175-bis c.p.p. Pertanto la tardiva trasmissione via PEC del 02/02/2025 non è giustificata da caso fortuito o forza maggiore. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen.
La sospensione dell'applicativo telematico autorizza il deposito analogico degli atti; comunque il difensore aveva l'obbligo/possibilità di utilizzare il deposito analogico entro il termine processuale residuo, e la mera difficoltà telematica non prova la forza maggiore se non documentata
Provvedimento del Presidente del Tribunale di Bari
provvedimento del 02/01/2025 di sospensione temporanea dell'applicativo APP fino al 31/03/2025 e autorizzazione al deposito in via analogica
Tale provvedimento era noto o conoscibile dal difensore e implicava l'obbligo di ricorrere, in caso di malfunzionamento telematico, alle modalità analogiche entro i termini; la conoscenza tardiva del provvedimento non giustifica la mancata rimessione se non adeguatamente motivata e provata
Massime di principio
- La prova del malfunzionamento telematico deve essere specifica e riferita al momento utile per il deposito; mero riferimento generico non basta a integrare forza maggiore
- Se è stato disposto l'uso del canale analogico (per provvedimento del Presidente del Tribunale o normativa), il difensore deve provvedere al deposito cartaceo entro i termini residui; la disponibilità di alcuni giorni residui rende non giustificabile il ritardo
- La notifica al difensore domiciliatario, se correttamente risultante dagli atti e dalla dichiarazione di domicilio, è valida e sottrae rilievo alla contestazione di mancata notifica al difensore
- La contestazione della mancata traduzione del provvedimento trova rilievo solo se risulta inequivocabilmente dagli atti che il destinatario non comprende la lingua e che non gli è stata fornita traduzione; la documentazione probatoria è a carico di chi eccepisce
- In caso di termini per opporre decreto penale, il difensore deve attivarsi tempestivamente e documentare ogni impedimento: la mancata tempestiva conoscenza di provvedimenti o difficoltà senza prova non consente la rimessione in termini
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