Cassazione Civile, Ordinanza n. 05755/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento emessa in relazione a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. L'avviso era stato già oggetto di impugnazione, ma era divenuto definitivo per mancata riassunzione nel giudizio di rinvio, con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. c-bis, d.lgs. n. 546/1992. In sede di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6, commi 10 e 12, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la decisione di merito sarebbe intervenuta nel periodo di sospensione conseguente all'adesione alla definizione agevolata e che anche l'intimazione di pagamento dovesse rientrare negli 'atti impositivi'; 2) violazione degli artt. 63, comma 2, e 68, comma 1, lett. c-bis, d.lgs. n. 546/1992, assumendo l'illegittimità dell'intimazione e la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto di legittimità costituzionale; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la CTR condannato il contribuente alle spese, nonostante l'Agenzia si fosse difesa tramite propri funzionari.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento per mancata riassunzione del giudizio di rinvio, non vi era più una controversia pendente e quindi non era applicabile la definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119/2018; l'intimazione di pagamento è stata qualificata come atto meramente esecutivo di una pretesa ormai definitiva, non come nuovo atto impositivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e di adeguata illustrazione della dedotta nullità, oltre che per l'inammissibilità della censura sulla questione di costituzionalità, trattandosi di valutazione ordinatoria non deducibile come vizio di ricorso. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che nel processo tributario, quando la parte pubblica è assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese vanno liquidate secondo tariffa/parametri forensi ridotti del 20% in base all'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge processuale e nullità della sentenza.
art. 6, commi 10 e 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata non è applicabile quando la controversia non è più pendente e l'atto impugnato attiene a una pretesa fiscale già definitiva.
art. 63, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità.
art. 68, comma 1, lett. c-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione del giudizio e la definitività del provvedimento impositivo.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese è legittima anche nel processo tributario secondo la disciplina speciale sulle spese quando l'amministrazione è difesa da propri funzionari.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, se la parte pubblica è assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese si liquidano secondo i parametri forensi con riduzione del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata riassunzione nel giudizio di rinvio, l'intimazione di pagamento che ne segue non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto di riscossione di una pretesa ormai consolidata.
- La definizione agevolata prevista per le controversie tributarie è utilizzabile solo quando la lite sia ancora pendente; non opera rispetto ad atti collegati a pretese fiscali già definitive.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di nullità della sentenza deve essere specifica e sorretta da argomentazioni puntuali; la mera allegazione apodittica è inammissibile.
- La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza e manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale non è, di per sé, motivo di ricorso per cassazione.
- Nel processo tributario, quando l'amministrazione è difesa da propri funzionari o dipendenti, in caso di vittoria le spese processuali vanno liquidate secondo i parametri degli avvocati con la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
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