Cassazione Civile, Ordinanza n. 17756/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Una persona fisica ha promosso opposizione contro un credito iscritto a ruolo e portato da una cartella di pagamento per sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, deducendo che la cartella non le fosse mai stata notificata. Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile la domanda e il tribunale ha confermato tale decisione. In cassazione la ricorrente, con un solo motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, censurando la sentenza nella parte in cui aveva escluso il suo interesse ad agire per ottenere la declaratoria di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973 come novellato, l'estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla norma. Nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato né dimostrato in modo specifico un interesse qualificato alla tutela immediata. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con rigetto del ricorso e senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole sull'onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché reputa non allegato e non dimostrato lo specifico interesse ad agire richiesto dalla normativa sopravvenuta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non ravvisa vizio decisorio rilevante.
art. 615 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per qualificare l'opposizione; la Corte decide sulla base del difetto di interesse alla diretta impugnazione.
art. 617 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.
art. 7 d.lgs. 150/2011
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la doglianza relativa all'ammissibilità dell'opposizione.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
"l’estratto di ruolo non è impugnabile"; "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
La norma, introdotta nel 2021, si applica ai processi pendenti e specifica concretizzandolo l'interesse alla tutela immediata; la diretta impugnazione è ammessa solo in presenza di uno dei pregiudizi tipizzati dalla disposizione.
art. 3-bis d.l. 146/2021
È richiamato quale disposizione che ha introdotto la novella all'art. 12 del d.P.R. 602/1973.
L. 215/2021
Legge di conversione che ha inserito la novella richiamata.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
Richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio tipizzato che legittimano la diretta impugnazione del ruolo/cartella.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
Richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio tipizzato connesso alle verifiche sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato quale riferimento ai soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio tipizzato.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per il deposito di documenti relativi alla persistenza dell'interesse ad agire anche in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- In materia di riscossione coattiva mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Il debitore che impugna il ruolo o la cartella asseritamente non notificata deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio qualificato derivante dall'iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente un generico interesse all'accertamento dell'inesistenza o prescrizione del credito.
- La disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica anche ai processi pendenti, poiché chiarisce e concretizza l'interesse ad agire nelle controversie su ruolo e cartella.
- Nel giudizio di cassazione l'interesse ad agire può essere ancora allegato con documenti idonei, ma solo nei limiti in cui sia realmente pertinente e rilevante rispetto alla controversia.
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