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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26079 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, riguardanti il maggior valore attribuito a terreni ritenuti edificabili. Contestava, tra l'altro, la carenza di motivazione, l'insussistenza dei presupposti impositivi, l'erroneità dei criteri di valorizzazione e chiedeva la disapplicazione o la rideterminazione delle sanzioni, anche mediante applicazione del cumulo giuridico. La CTR aveva annullato gli avvisi ritenendo provati la dichiarazione degli immobili e il pagamento dell'imposta, nonché applicabile il cumulo giuridico e disapplicabili le sanzioni. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che la CTR avesse erroneamente valutato i fatti, applicato il cumulo giuridico e accolto tardivamente la domanda di disapplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il terzo motivo del Comune, ritenendo nuova e quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la domanda di disapplicazione delle sanzioni proposta dalla società per la prima volta in appello. Sono stati invece respinti gli altri motivi: la valutazione della CTR sull'avvenuta dichiarazione e sul pagamento dell'ICI è stata ritenuta una valutazione di merito non validamente censurata; il cumulo giuridico è stato ritenuto applicabile anche all'ICI, comprese le violazioni commesse in periodi d'imposta diversi; l'impugnazione cumulativa è stata ritenuta ammissibile in presenza di una consistente connessione tra le pretese impositive. La sentenza è stata cassata solo in parte e la causa rinviata ad altra sezione della CTR di Bologna per il riesame e la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161

    La censura relativa a questa disposizione è stata respinta perché il Comune mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e la sentenza della CTR non risultava in contrasto con la norma.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    Il riferimento normativo non è stato ritenuto violato dalla CTR, la cui decisione si fondava sulla verifica della dichiarazione ICI e dei pagamenti effettuati dalla contribuente.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata della metà al triplo.

    Il cumulo giuridico e il principio della continuazione sono applicabili anche alle sanzioni ICI, compresi i casi di violazioni riferite a più periodi d'imposta. La norma non esclude tale applicazione in caso di omessa o infedele denuncia.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    L'assenza dell'elemento psicologico della colpa può giustificare la non applicazione delle sanzioni, ad esempio quando il contribuente abbia dovuto stimare il valore di aree edificabili in assenza di parametri comunali predeterminati. Tuttavia, la relativa domanda deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59

    In assenza del regolamento comunale che determini periodicamente i valori venali delle aree edificabili per zone omogenee, il contribuente può trovarsi a effettuare una stima meramente previsionale; l'errore estimativo, in tale situazione, può escludere la colpevolezza ai fini sanzionatori, pur restando dovuta l'eventuale maggiore imposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    In appello non possono essere proposte domande nuove. La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per mancanza dell'elemento soggettivo, se non formulata in primo grado, è quindi inammissibile, anche se in primo grado era stata chiesta soltanto la rideterminazione delle sanzioni mediante cumulo giuridico.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché l'impugnazione cumulativa è stata ritenuta ammissibile in presenza di una connessione oggettiva significativa tra le pretese impositive.

  • Artt. 103 e 359 c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, e 49

    Nel contenzioso tributario è ammissibile un'impugnazione collettiva o cumulativa, anche in appello, quando le controversie presentano un consistente collegamento oggettivo.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti: una censura che mira soltanto a sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è normalmente inammissibile o infondata.
  • Il cumulo giuridico delle sanzioni può applicarsi anche all'ICI e alle violazioni della stessa indole commesse in più annualità; l'amministrazione non può escluderlo senza una motivazione coerente.
  • La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per mancanza di colpa o per obiettiva incertezza normativa deve essere formulata già nel giudizio di primo grado. Non è sufficiente aver chiesto soltanto il cumulo giuridico.
  • Quando mancano parametri comunali chiari per determinare il valore delle aree edificabili, l'eventuale errore di stima può incidere sulle sanzioni, ma non necessariamente elimina l'obbligo di versare la maggiore imposta.
  • In presenza di più avvisi o annualità strettamente collegati, un ricorso cumulativo può essere ammissibile, purché vi sia una connessione oggettiva consistente tra le diverse pretese.

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