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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17218/2020 del 18/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il notaio Salaris era stato sanzionato (17.12.2013) con otto mesi di sospensione per aver leso autonomia, prestigio e decoro della professione notarile organizzando la propria attivita' come centro servizi gestito da terzi (violazione art.147 L. not.). In appello la sanzione era stata ridotta a sei mesi con concessione delle attenuanti generiche; la Cassazione annullo' poi la pronuncia d'appello per motivazione meramente apparente e rinvio' la causa. In sede di rinvio la Corte d'appello rigetto' il reclamo del dott. Salaris, negando le attenuanti generiche sia per profilo soggettivo (richiamando anche una successiva condanna disciplinare per diverso illecito) sia per profilo oggettivo (la gravita' dei fatti). Il ricorrente propose ricorso per cassazione censurando la valutazione delle attenuanti (anche per presunta violazione di norme sulla non considerabilita' di precedenti ai fini delle attenuanti) e l'utilizzo, in sede di rinvio, della sentenza relativa alla diversa condanna disciplinare; la Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili per carenza di interesse, atteso che il ricorso attaccava solo la parte soggettiva della valutazione mentre la Corte territoriale aveva comunque escluso le attenuanti per il profilo oggettivo della gravita' del comportamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione del dott. Salaris. Ha qualificato entrambi i motivi come inammissibili per carenza di interesse in quanto essi colpivano soltanto una delle due ragioni (profilo soggettivo) addotte dalla Corte d'appello per negare le attenuanti generiche, mentre la stessa Corte aveva escluso le attenuanti anche per il profilo oggettivo della gravita' dell'illecito. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione sulla concedibilita' delle attenuanti generiche rientra nel merito del giudice territoriale ed e' sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali (omesso esame di fatti decisivi o mera apparenza della motivazione). Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese di cassazione (Euro 4.000 oltre Euro 200 per esborsi) e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 147 lett. a) e b) L. not.

    Fondamento disciplinare invocato dalla CO.RE.DI.: il comportamento (centro servizi gestito da terzi) e' ritenuto lesivo dell'autonomia, prestigio e decoro della professione notarile.

  • Artt. 144 e 145 L. not.

    Norme richiamate dal ricorrente nella censura sulla valutazione delle attenuanti; la Corte di Cassazione pero' non ha pronunciato un vizio di diritto rispetto alla loro applicazione perche' ha ritenuto i motivi inammissibili per carenza di interesse.

  • Art. 62-bis c.p.

    Il ricorrente sosteneva che l'art.62-bis precluda l'utilizzo di precedenti vicende (o profilo della persona) per negare le attenuanti generiche; la Corte ha osservato che la questione non poteva essere risolta perche' il ricorso non investiva l'altro fondamento (oggettivo) della decisione della Corte d'appello.

  • Art. 133 c.p., co. 2

    Richiamato nella disputa sul criterio di valutazione delle attenuanti generiche (elementi soggettivi del reo): il ricorrente invocava limiti alla considerazione del profilo personale, ma la Cassazione non ha ritenuto di dover decidere definitivamente sulla questione per le ragioni processuali sopra indicate.

  • Art. 360 n. 3 c.p.c.

    Fondamento di doglianza per "violazione di legge": la Corte ricorda che le valutazioni di merito (concessione delle attenuanti generiche) non sono sindacabili in Cassazione salvo che non ricorrano i vizi tipizzati dall'art.360 (es. omesso esame di fatto decisivo o mera apparenza della motivazione).

  • Art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato come parametro di sindacabilita' della motivazione: la Cassazione puo' annullare per omesso esame di fatto decisivo o per mera apparenza di motivazione; nella precedente pronuncia la Cassazione aveva annullato per mera apparenza, ma nel giudizio di rinvio la motivazione risultava adeguata.

  • Artt. 345 e 394 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in ordine al divieto di introdurre nuove prove o estendere l'istruttoria in sede di rinvio; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse, dato che la sentenza acquisita e' stata valutata dalla Corte d'appello solo ai fini del profilo soggettivo e cio' non muta l'esito complessivo (negazione delle attenuanti anche per il profilo oggettivo).

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02

    Norma procedurale fiscale-processuale richiamata per il possibile raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente per il deposito del ricorso di impugnazione.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito nega le attenuanti generiche su piu' basi (es. profilo soggettivo e profilo oggettivo della condotta), il ricorso in Cassazione che colpisce solo una di tali basi puo' essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • La valutazione sulla concedibilita' delle attenuanti generiche e' tipicamente di merito: la Cassazione interviene soltanto per vizi della motivazione quali l'omesso esame di fatti decisivi o la mera apparente motivazione.
  • In sede di rinvio il giudice del merito puo' integrare la motivazione e valutare elementi emersi o acquisiti nel frattempo, ma l'eventuale ammissione di nuovi elementi puo' essere censurata in Cassazione solo se incide sul rispetto delle regole processuali e qualifica un vizio motivazionale rilevante.
  • L'utilizzo di pronunce successive (es. altra sentenza disciplinare) per valutare il profilo soggettivo dell'imputato e' una modalita' di accertamento che, sebbene controversa, non comporta automaticamente annullamento della decisione della Corte d'appello se la stessa decisione si fonda anche su elementi oggettivi della gravita' dell'illecito.
  • Chi impugna una sentenza deve contestare in modo complessivo tutte le ragioni decisive dell'impugnata pronuncia; colpire solo una delle ragioni che hanno concorso alla decisione puo' rendere il motivo di ricorso inutilmente parziale e inammissibile.

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