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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-561/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018. — Saras Energía SA contro Administración del Estado. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9 – Articolo 20, paragrafi 4 e 6 – Promozione dell’efficienza energetica – Regime obbligatorio di efficienza energetica – Altre misure politiche – Fondo nazionale per l’efficienza energetica – Istituzione di un tale fondo quale principale misura di adempimento degli obblighi di efficienza energetica – Obbligo contributivo – Designazione delle parti obbligate – Distributori di energia e/o società di vendita di energia al dettaglio. — Causa C-561/16

Giurisprudenza europea62016CJ0561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva 2012/27/UE un modello nazionale che finanzia l’efficienza energetica mediante contributi annuali a un fondo, ma solo se tale modello garantisce risparmi equivalenti a quelli richiesti dalla direttiva e rispetta i suoi criteri di controllo e trasparenza. Ha inoltre chiarito che gli Stati membri possono limitare la platea delle imprese obbligate, ma devono farlo sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori esplicitati nella normativa. La compatibilità concreta del regime spagnolo resta affidata alla verifica del giudice nazionale.

Direttiva 2012/27/UE: compatibilità di un regime nazionale che impone contributi annuali a un fondo per l’efficienza energetica e seleziona solo alcuni operatori energetici come parti obbligate

La questione giuridica

Se gli articoli 7 e 20 della direttiva 2012/27/UE consentano a uno Stato membro: 1) di prevedere come modalità principale di adempimento degli obblighi di efficienza energetica un contributo annuale obbligatorio a un fondo nazionale per l’efficienza energetica; 2) di prevedere, in alternativa, un sistema di accreditamento dei risparmi energetici solo se attuato dal governo con regolamento; 3) di designare come parti obbligate solo alcune imprese del settore energetico, escludendone altre, e senza indicare espressamente le ragioni della selezione.

Principio di diritto

La direttiva 2012/27/UE non osta a che uno Stato membro istituisca, come principale modalità di attuazione degli obblighi di efficienza energetica, un contributo annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica e selezioni solo alcuni operatori del settore come parti obbligate, purché il sistema assicuri risparmi equivalenti a quelli del regime obbligatorio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, rispetti i requisiti di cui ai paragrafi 10 e 11 dello stesso articolo e la scelta dei soggetti obbligati sia fondata su criteri oggettivi e non discriminatori espressamente indicati; l’articolo 20, paragrafo 6, presuppone invece una facoltà di scelta per le imprese obbligate e non un obbligo esclusivo di versamento.

Norme richiamate

  • Direttiva 2012/27/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 7 della direttiva 2012/27/UE
  • Articolo 20 della direttiva 2012/27/UE
  • Articolo 2, punto 14, della direttiva 2012/27/UE
  • Articolo 2, punto 18, della direttiva 2012/27/UE
  • Articolo 7, paragrafi 10 e 11, della direttiva 2012/27/UE
  • Articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE
  • Articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE

Regime contributivo spagnolo per l’efficienza energetica

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo sulla compatibilità con la direttiva 2012/27/UE di un sistema nazionale che impone alle imprese del settore energetico contributi annuali a un fondo nazionale per l’efficienza energetica. La Corte esamina sia il meccanismo di finanziamento scelto dallo Stato membro sia la selezione degli operatori designati come parti obbligate.

Fatti e procedimento principale

Saras Energía SA ha impugnato il decreto IET/289/2015, relativo agli obblighi di contribuzione al Fondo nazionale per l’efficienza energetica per il 2015. La società sosteneva che la normativa spagnola fosse incompatibile con la direttiva 2012/27/UE perché imponeva come forma principale di adempimento un versamento annuale al fondo, senza consentire un adempimento diretto mediante misure di risparmio energetico, e perché la platea dei soggetti obbligati escludeva alcuni operatori del settore, in particolare i distributori di energia.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto il considerando 20 della direttiva 2012/27/UE, che riconosce agli Stati membri ampia flessibilità nella scelta degli strumenti per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, e l’articolo 1, paragrafo 1, che definisce l’obiettivo generale della direttiva. Sono poi centrali:

  • l’articolo 2, punto 14, che definisce la nozione di "parte obbligata";
  • l’articolo 7, paragrafi 1, 4, 9, 10 e 11, sui regimi obbligatori di efficienza energetica e sulle misure politiche alternative;
  • l’articolo 20, paragrafi 4 e 6, sul fondo nazionale per l’efficienza energetica e sulla possibilità, per le parti obbligate, di adempiere versando importi al fondo.

Prime tre questioni: contributo annuale al fondo nazionale

Il giudice del rinvio chiedeva se fosse conforme alla direttiva un sistema in cui la modalità principale di adempimento è il versamento di un contributo annuale a un fondo nazionale, senza che le imprese possano scegliere di realizzare direttamente i risparmi energetici. La Corte osserva che la direttiva lascia agli Stati membri un ampio margine di scelta circa gli strumenti di attuazione, ma precisa che il regime dell’articolo 7, paragrafo 1, presuppone obblighi di risparmio che le imprese realizzano presso i clienti finali.

La Corte chiarisce che un obbligo contributivo privo di alternative non rientra nell’articolo 20, paragrafo 6, poiché tale disposizione contempla una facoltà per le parti obbligate di adempiere versando al fondo un importo annuo, e quindi presuppone un meccanismo che lasci effettivamente una scelta alle imprese. Un regime imposto come unica via di adempimento può però essere compatibile con la direttiva se costituisce una "misura politica" ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 9.

La Corte ritiene che il fondo nazionale spagnolo, destinato a finanziare iniziative, sostegni economici, formazione e altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica, possa rientrare nell’articolo 7, paragrafo 9, secondo comma, lettera b), in quanto strumento di finanziamento che favorisce l’applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e la riduzione del consumo finale. Di conseguenza, la normativa nazionale non è di per sé contraria alla direttiva, purché assicuri risparmi equivalenti e rispetti i requisiti procedurali e sostanziali dei paragrafi 10 e 11 dell’articolo 7.

Quarta e quinta questione: designazione delle parti obbligate

La Corte affronta poi la scelta della normativa spagnola di imporre gli obblighi solo ad alcune imprese del settore energetico, escludendone altre. Ricorda che l’articolo 7, paragrafo 4, consente agli Stati membri di designare le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

La Corte afferma che gli Stati membri possono effettivamente limitare la designazione ad alcuni operatori del settore e non ad altri; la direttiva non impone di includerli tutti. Tuttavia, la selezione deve poggiare su criteri oggettivi e non discriminatori, che devono essere esplicitati dalla normativa nazionale. Il giudice nazionale deve verificare se, nel caso spagnolo, la scelta delle imprese obbligate sia stata giustificata in modo conforme a tali criteri, tenendo conto della struttura del mercato nazionale e delle sue specificità.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che:

  • gli articoli 7 e 20 della direttiva 2012/27/UE non ostano a una normativa nazionale che prevede come modalità principale di adempimento un contributo annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione che sia garantita un’equivalenza dei risparmi e che siano rispettati i requisiti dell’articolo 7, paragrafi 10 e 11;
  • l’articolo 7 della direttiva non osta a una normativa nazionale che imponga obblighi di efficienza energetica solo a determinate imprese del settore, purché la loro designazione si basi effettivamente su criteri oggettivi e non discriminatori indicati esplicitamente.

Rilievo pratico per gli operatori

Per i professionisti, la sentenza chiarisce che la direttiva 2012/27/UE ammette modelli nazionali anche fortemente finanziarizzati, ma non consente di svuotare il meccanismo di efficienza energetica trasformandolo in un mero obbligo di pagamento sganciato da un sistema equivalente di risultati. Inoltre, la selezione dei soggetti obbligati deve essere sostenibile sul piano della non discriminazione e della trasparenza normativa, aspetto rilevante per impugnazioni di provvedimenti regolatori o applicativi in materia energetica.

Come è indicizzato

Materieefficienza energeticadiritto dell’energiaregimi obbligatori di risparmio energeticofondi nazionali per l’efficienza energeticadesignazione delle parti obbligate

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