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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22853/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo generico e manifestamente infondato. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di una imputata avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto: la difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere scissa in due segmenti autonomi, uno eventualmente riconducibile all'appropriazione indebita del telefono cellulare e l'altro alle lesioni, con conseguente esclusione della rapina. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano correttamente sussunto il fatto nella rapina, valorizzando l'impossessamento del cellulare mediante violenza sulla persona offesa e ritenendo irrilevante l'assenza di un movente di lucro in senso stretto.

Norme richiamate

  • art. 628, primo comma, c.p.

    La sottrazione e l'impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia integrano la rapina; il profitto ingiusto può consistere anche in un vantaggio morale o sentimentale, non necessariamente economico.

Massime di principio

  • Nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve avere necessariamente contenuto patrimoniale: può consistere anche in un vantaggio morale o sentimentale che l'agente persegua, anche indirettamente, attraverso la sottrazione e l'impossessamento con violenza o minaccia.
  • L'elemento soggettivo specifico della rapina può sussistere anche quando la violenza o la minaccia non siano inizialmente preordinate all'impossessamento, essendo sufficiente che il dolo si formi anche in corso d'azione o successivamente (dolo concomitante o sopravvenuto).
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo violazione di legge, sia privo di specificità perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata o propone una ricostruzione fattuale alternativa non scrutinabile in sede di legittimità.
  • La qualificazione di un fatto come rapina non è esclusa dalla prospettazione difensiva che frammenti la vicenda in condotte distinte, quando dalle emergenze processuali risulti un unico episodio di impossessamento di cosa mobile altrui realizzato con violenza sulla persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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