Cassazione Penale, Ordinanza n. 36169/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata non è stata annullata e resta ferma la definizione concordata in appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, pronunciata all'esito dell'accoglimento di una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., relativa ai reati di falsità personale, accesso abusivo a sistema informatico, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche o informatiche e truffa. Con l'unico motivo ha dedotto la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza l'insussistenza del fatto. La censura è stata ritenuta fondata su apprezzamenti valutativi non consentiti nel giudizio definito con concordato e comunque estranea al paradigma dell'art. 129 c.p.p., che richiede una causa di proscioglimento immediatamente percepibile senza necessità di approfondimenti.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
richiamato quale base della definizione del giudizio di appello mediante concordato sui motivi, modalità che non consente di prospettare in cassazione questioni incompatibili con tale rito
art. 494 c.p.
indicato tra i reati oggetto della sentenza impugnata
art. 615-ter c.p.
indicato tra i reati oggetto della sentenza impugnata
art. 617-quater c.p.
indicato tra i reati oggetto della sentenza impugnata
art. 640 c.p.
indicato tra i reati oggetto della sentenza impugnata
art. 129 c.p.p.
la Corte ribadisce che il proscioglimento immediato è consentito solo quando la causa risulti ictu oculi, per mera constatazione, senza bisogno di accertamenti o valutazioni
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non sono ammissibili censure che richiedano un diverso apprezzamento del merito o che contestino l'insussistenza del fatto attraverso valutazioni incompatibili con la modalità definitoria prescelta.
- L'art. 129 c.p.p. opera solo quando la causa di proscioglimento sia immediatamente e ictu oculi rilevabile, senza necessità di approfondimenti istruttori o valutazioni; non può essere invocato per ottenere un nuovo esame del materiale fattuale o una rivalutazione del giudizio di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato in relazione a questioni precluse o non deducibili nel rito prescelto, può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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