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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11239/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto a Usai Giovanni la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., deducendo che l'imputato aveva già usufruito dello stesso beneficio in due precedenti condanne e pertanto la nuova concessione è vietata dalla norma ostativa dell'art. 164 c.p.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Dal certificato penale risultava che Usai aveva già ottenuto la sospensione condizionale in due precedenti sentenze (25/01/1999 e 25/10/2011). La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse illegittimamente concesso il beneficio per la terza volta, in violazione dell'art. 164 c.p., e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, eliminando il beneficio. La condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e la pena inflitta (sei mesi) restano, ma la sospensione viene revocata rendendo la pena eseguibile.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale: costituisce il reato per cui Usai è stato dichiarato responsabile e condannato.

  • art. 163 cod. pen.

    Disposizione che disciplina la sospensione condizionale della pena: il Tribunale l'ha riconosciuta all'imputato, ma tale beneficio è soggetto a vincoli previsti dall'art. 164.

  • art. 164 cod. pen.

    Contiene cause ostative alla concessione della sospensione condizionale (richiamato il quarto/ultimo comma): se l'imputato ha già usufruito del beneficio in due precedenti condanne, la norma impedisce una nuova concessione e comporta la revoca anche in fase esecutiva; applicazione che ha determinato l'annullamento del beneficio.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non può essere concessa se sussiste una causa ostativa prevista dall'art. 164 c.p.; in particolare la fruizione precedente del beneficio per due volte impedisce una nuova concessione.
  • I giudici devono verificare il certificato penale e le pregresse concessioni del beneficio prima di disporne l'applicazione; l'omissione di tale controllo può essere motivo di annullamento da parte della Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che ha illegittimamente concesso il beneficio, mantenendo intatta la condanna sostanziale quando il vizio riguarda solo la concessione della sospensione.
  • La revoca o eliminazione della sospensione rende la pena esecutiva: la condanna rimane e la pena può essere eseguita.
  • In situazioni simili, il difensore dell'imputato dovrebbe produrre e verificare documenti attestanti l'eventuale precedente fruizione del beneficio; il pubblico ministero dovrebbe sollevare tempestivamente l'eccezione se emergono precedenti concessioni.

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