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Sentenza

Sentenza n. 1187/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., nella parte in cui non attribuisce ai ricorrenti i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento - del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202500534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non includono i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale di polizia in congedo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, ove occorrente, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio e l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel merito, la controversia concerneva l’applicabilità dei sei scatti al trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia cessato dal servizio a domanda, anche alla luce dell’abrogazione delle precedenti disposizioni limitative e dell’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare. I ricorrenti sostenevano inoltre che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non avesse natura decadenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ritenendo che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita sia l’INPS. Ha respinto anche l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità attraverso il prospetto di liquidazione, oppure, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento; inoltre l’INPS non ha indicato né provato la data di decorrenza della prescrizione e, comunque, i ricorrenti erano stati collocati in congedo tra il 2021 e il 2024. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, mantenuto fermo dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, attribuisca i sei scatti anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare e civile, in presenza delle condizioni previste dalla norma. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non ha fatto rivivere la formulazione originaria limitativa dell’istituto; l’art. 1, comma 15-bis, deve invece considerarsi abrogato. Il diverso art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda soltanto la base pensionabile e non modifica il calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il beneficio per chi presenti la domanda successivamente. L’INPS è stato quindi condannato a ricalcolare e corrispondere quanto dovuto ai ricorrenti in applicazione dell’art. 6-bis, oltre ai soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. Le spese di lite, pari a € 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita

    La disposizione attribuisce sei scatti stipendiali, rilevanti anche per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che cessa per età, inabilità permanente o decesso, nonché al personale che chiede il collocamento a riposo alle condizioni previste dal comma 2.

  • art. 21, comma 1, l. n. 232/1990

    Ha esteso l’istituto dei sei scatti al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Mantiene applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare, senza innovare il regime dei sei scatti rilevanti per l’indennità di buonuscita.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987

    La disposizione, limitativa dell’attribuzione dei sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, deve ritenersi abrogata in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, che l’aveva sostituita; tale abrogazione non determina la riviviscenza della formulazione originaria.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude, per le somme dovute, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 16, comma 6, l. n. 724/1994

    Disciplina la corresponsione degli accessori sulle somme dovute a titolo previdenziale.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a fondare la corresponsione dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • L’INPS è il soggetto legittimato passivamente nelle controversie relative alla corresponsione e al ricalcolo dell’indennità di buonuscita, in quanto unico obbligato al relativo pagamento.
  • La prescrizione del diritto all’indennità di buonuscita decorre dalla conoscenza del suo ammontare, normalmente acquisita con la trasmissione del prospetto di liquidazione; in mancanza di prova della relativa data, può assumere rilievo l’ultimo ordinativo di pagamento. Poiché la prescrizione è un’eccezione in senso proprio, il debitore deve allegare e provare i fatti costitutivi, compresa la data di decorrenza del termine.
  • L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche per il calcolo dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e ordinamento militare, nei casi e alle condizioni stabiliti dalla disposizione.
  • L’abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la riviviscenza della precedente formulazione della norma novellata quando la disciplina successiva abbia regolato la materia in modo incompatibile; nel caso esaminato, l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, dovendosi ritenere abrogata anche tale disposizione limitativa.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma la sua inosservanza non esclude il collocamento a domanda né il riconoscimento dei sei scatti quando ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita regolato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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