Sentenza n. 10645/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS- del 21/02/2023, con cui si respingeva l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, let. f), della legge 5/02/1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su precedenti e pregiudizi penali riferiti anche ad alias
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere per inadeguata e insufficiente istruttoria, sostenendo che il provvedimento contenesse dati anagrafici, di residenza e riferimenti alla domanda erronei e che i precedenti penali e le denunce indicati non fossero a lui riferibili. Con il secondo motivo ha dedotto errata valutazione dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti, travisamento e irragionevolezza, lamentando che l'amministrazione avesse respinto l'istanza sulla sola base di pregiudizi penali non adeguatamente verificati, senza ulteriori accertamenti e senza comprovare l'effettiva pericolosità sociale del richiedente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che il provvedimento si fondava su precedenti penali riferiti al ricorrente tramite alias, ma che la documentazione prodotta in giudizio attestava l'insussistenza di tali precedenti a suo carico e la non riferibilità degli alias indicati nei rapporti informativi. In particolare, il riscontro del Centro Elaborazione Dati della polizia criminale escludeva l'associazione dei predetti alias all'anagrafica del ricorrente. Tali elementi rendevano dubbi i presupposti istruttori del diniego; l'affermazione dell'amministrazione secondo cui le osservazioni del ricorrente non avrebbero contrastato sufficientemente il rapporto informativo della Questura è stata ritenuta apodittica e sintomatica di un'istruttoria carente, non risultando ulteriori verifiche. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo del Ministero di riesaminare l'istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza.
artt. 61, n. 11-bis, e 495, comma 1, c.p.
Sono le disposizioni penali indicate nel provvedimento amministrativo come riferite a uno dei precedenti posti a fondamento del diniego; il TAR ha escluso, sulla base della documentazione acquisita, la riferibilità di tale precedente al ricorrente.
art. 312 c.p.
È richiamato nel provvedimento impugnato quale base della misura di sicurezza dell'espulsione menzionata tra i precedenti penali; la sentenza ne considera non dimostrata la riferibilità al ricorrente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Un diniego di concessione della cittadinanza fondato su precedenti penali richiede che l'amministrazione verifichi in modo effettivo e documentato la riferibilità dei precedenti alla persona istante, soprattutto quando essi risultino associati a uno o più alias.
- Quando la documentazione acquisita dall'interessato mette in dubbio l'associazione tra la sua anagrafica e gli alias cui sono riferiti i precedenti penali, l'amministrazione non può limitarsi a riaffermare apoditticamente il contenuto del rapporto informativo, ma deve svolgere ulteriori verifiche istruttorie e darne conto nella motivazione.
- L'omessa verifica della riferibilità dei precedenti penali e la motivazione meramente assertiva sulle osservazioni dell'interessato integrano un'istruttoria carente e determinano l'illegittimità del diniego, con obbligo di riesame dell'istanza.
- Il giudice amministrativo, annullando il diniego per carenza istruttoria, può imporre all'amministrazione di riesaminare l'istanza entro un termine stabilito, senza sostituirsi alla valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza.
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