Cassazione Civile, Ordinanza n. 29188/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
Una banca aveva promosso espropriazione immobiliare nei confronti di due debitori sulla base di un titolo giudiziale. I debitori avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; il processo esecutivo era stato sospeso. Dopo il rigetto definitivo dell'opposizione da parte della Corte di cassazione con sentenza di decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la creditrice aveva riassunto l'esecuzione con ricorso depositato il 27 marzo 2014. I debitori avevano eccepito l'estinzione del processo esecutivo per tardiva riassunzione, sostenendo che il termine semestrale dell'art. 627 c.p.c. decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione, coincidente con la pubblicazione della sentenza di cassazione del 18 agosto 2013, e non dalla successiva comunicazione di cancelleria del 13 ottobre 2013. Denunciavano quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 627 e 630 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva la riassunzione assumendo come dies a quo la comunicazione della sentenza di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel processo esecutivo sospeso a seguito di opposizione all'esecuzione, il termine per la riassunzione decorre comunque, al più tardi, dal passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'opposizione, senza che rilevi la comunicazione di cancelleria alle parti costituite; ciò vale anche quando il giudicato si formi per effetto di una decisione nel merito della Cassazione ex art. 384, comma 2, c.p.c. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma evocata per l'opposizione all'esecuzione che aveva determinato la sospensione del processo esecutivo.
art. 627 c.p.c.
Disciplina speciale e autonoma della riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito di opposizione all'esecuzione; il termine semestrale decorre al più tardi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione, anche se tale giudicato deriva da sentenza della Cassazione, e non dalla comunicazione della sentenza.
art. 630 c.p.c.
Norma richiamata dai debitori per il reclamo relativo all'eccezione di estinzione del processo esecutivo.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La decisione di merito della Corte di cassazione può determinare il giudicato rilevante ai fini della decorrenza del termine di riassunzione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria.
art. 297 c.p.c.
Norma relativa alla riassunzione dopo sospensione per pregiudizialità, ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché qui opera la disciplina speciale dell'art. 627 c.p.c.
art. 295 c.p.c.
Evocato solo come fattispecie di sospensione per pregiudizialità da cui discende la disciplina dell'art. 297 c.p.c., distinta da quella oggetto di causa.
art. 548 c.p.c.
Richiamato nel confronto con la disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo, non pertinente alla controversia.
art. 549 c.p.c.
Richiamato per sottolineare che la riassunzione dopo accertamento dell'obbligo del terzo seguiva una disciplina diversa da quella dell'art. 627 c.p.c.
art. 327 c.p.c.
Usato come argomento sistematico: il termine semestrale può decorrere dalla pubblicazione della sentenza anche senza comunicazione, senza profili di illegittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo sospeso per effetto di opposizione all'esecuzione, la riassunzione deve avvenire entro il termine semestrale previsto dall'art. 627 c.p.c., che non può decorrere oltre il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione.
- La comunicazione di cancelleria della sentenza non condiziona la decorrenza del termine di riassunzione quando le parti sono già necessarie nel giudizio e possono verificare il formarsi del giudicato.
- La disciplina dell'art. 627 c.p.c. è speciale e autonoma rispetto a quella della riassunzione dopo sospensione per pregiudizialità ex artt. 295 e 297 c.p.c., sicché non è consentito estendervi per analogia regole proprie di fattispecie diverse.
- Se il rigetto dell'opposizione all'esecuzione interviene in sede di legittimità con decisione nel merito della Corte di cassazione, il termine per la riassunzione decorre comunque dalla pubblicazione della sentenza che determina il giudicato, non dalla sua comunicazione.
- La ratio della disciplina è evitare che l'esecuzione rimanga sospesa sine die, consentendo al creditore un tempo congruo ma certo per riassumere il processo dopo la definizione della controversia pregiudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28996/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29013/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29014/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29015/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2021 del 20/10/2021
- ordinanza_civile · 20 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2021 del 20/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →