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Sentenza

Sentenza del 15/02/2017 n. 3977 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento per ILOR relativa al 1998, preceduta da un avviso di accertamento notificato a un indirizzo diverso da quello precedentemente comunicato dalla società. In sede di rinvio, la CTR aveva ritenuto radicalmente nulla la notifica perché eseguita nei confronti di un soggetto giuridico diverso, senza esaminare se la dichiarazione annuale dei redditi avesse comportato una nuova variazione dell'indirizzo fiscale. L'Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi al principio di diritto e ai limiti fissati dalla precedente sentenza della Cassazione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di M.M., M.G. e F.A., poiché il loro difetto di legittimazione passiva, derivante dalla rinuncia all'eredità, non era stato censurato ed era quindi coperto da giudicato interno, con condanna dell'Agenzia alle spese. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche nei confronti della società cancellata, di Ma.Gi. e di M.R. quale erede di M.L., perché la sentenza impugnata non aveva pronunciato nei confronti dei primi due e il difetto di legittimazione di M.R. non era stato contestato. È stato invece accolto il ricorso nei confronti di M.R. in proprio, quale socia della società. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a tale posizione e la causa è stata rinviata a una diversa composizione della CTR Toscana, che dovrà verificare se la dichiarazione annuale del 31 maggio 1989 contenesse una nuova variazione dell'indirizzo fiscale e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 384, commi 1 e 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    Il giudice di rinvio è vincolato dal principio di diritto e dai limiti oggettivi fissati dalla sentenza di cassazione; non può riesaminare o eludere questioni estranee all'ambito del rinvio.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto formulato dall'Agenzia è stato ritenuto conforme ai requisiti processuali applicabili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, comma 2

    La società deve comunicare all'amministrazione finanziaria la variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa; la comunicazione resta efficace fino a una successiva variazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    La variazione dell'indirizzo del contribuente può risultare anche dalla dichiarazione annuale. Ai fini della notifica occorre quindi individuare l'ultima variazione validamente comunicata o risultante dalla dichiarazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e non può decidere la causa sulla base di una questione diversa o già esclusa dall'oggetto del rinvio.
  • Per le notifiche fiscali, l'indirizzo rilevante può essere quello indicato nell'ultima comunicazione formale oppure quello risultante da una successiva dichiarazione annuale, se quest'ultima integra una nuova variazione.
  • Prima di dichiarare invalida una notifica per errato indirizzo, occorre ricostruire la sequenza temporale delle comunicazioni e delle dichiarazioni del contribuente e individuare quale fosse l'ultimo indirizzo fiscalmente efficace.
  • Le statuizioni non specificamente impugnate passano in giudicato interno e non possono essere rimesse in discussione nelle fasi successive del processo.
  • Il ricorso deve essere rivolto soltanto contro i soggetti nei cui confronti la sentenza impugnata contiene una decisione; in mancanza di una pronuncia, il ricorso è inammissibile.

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