Cassazione Civile, Sentenza n. 25928/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della CTR Sicilia n.158/2012, con tre motivi. Il ricorrente censurava l'accoglimento del gravame dell'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto ininfluente la mancata autorizzazione del Comandante per l'estensione della verifica della Guardia di Finanza alla società di fatto e al socio Antonio Aldo Genna, e aveva affermato l'esistenza della società di fatto sulla base della documentazione acquisita; inoltre la CTR aveva qualificato come ordinatorio il termine di 30 giorni per la durata della verifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n.119/2018 (convertito in l. n.136/2018) e del mancato deposito, entro i termini previsti (in particolare entro il 31/12/2020), dell'istanza di trattazione richiesta dalla norma, nonché dell'assenza di notifica di un diniego entro il 31/07/2020. Pertanto la Corte non si è pronunciata sul merito dei motivi di cassazione; ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate, richiamando il principio secondo cui la definizione comprende il pagamento delle spese processuali e che, nelle controversie definite o estinte ai sensi dell'art.6, tali spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018) - comma 1
"1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia."
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie con pagamento pari al valore della controversia, abilitando la parte che ha proposto il giudizio (o chi vi subentra) a estinguere la lite mediante adesione e pagamento.
art. 6 d.l. n. 119/2018 - comma 8 (richiamato)
"La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; (...) Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019."
Stabilisce i termini e le modalità per perfezionare la definizione (domanda e pagamenti), con scadenze precise per le rate.
art. 6 d.l. n. 119/2018 - comma 10
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020."
Prevede la sospensione del processo su istanza del contribuente che abbia chiesto la definizione, con termini per il deposito della copia della domanda e dei pagamenti che sospendono il procedimento fino al 31/12/2020.
art. 6 d.l. n. 119/2018 - comma 12
"L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia."
Regola la notifica del diniego e i termini di impugnazione: il diniego deve essere notificato entro data-prefissata e può essere impugnato entro 60 giorni.
art. 6 d.l. n. 119/2018 - comma 13
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate."
Stabilisce che l'assenza di istanza di trattazione entro il termine comporta l'estinzione del processo e che le spese restano a carico di chi le ha anticipate (conseguenza economica della definizione/estinzione).
Cass. n. 21826/2020 (precedente richiamato)
"La definizione agevolata della controversia ... comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere."
Giurisprudenza che conferma l'interpretazione secondo cui la definizione comprende anche le spese processuali e che il giudice che dichiara l'estinzione non deve liquidare tali spese, restando esse a carico di chi le ha anticipate.
Massima richiamata S.U. n. 16424/2002 (menzionata nel percorso delle parti)
La CTR aveva richiamato la S.U. n. 16424/2002 per distinguere i diritti tutelati rispetto al caso di specie; la Cassazione ha invece evitato di entrare nel merito, dichiarando l'estinzione per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018 determina la possibilità di estinguere la controversia pagando l'importo previsto; se si usufruisce della sospensione prevista occorre depositare copia della domanda e delle ricevute di pagamento entro i termini per mantenere la sospensione.
- Se entro il termine perentorio (31/12/2020) non viene presentata l'istanza di trattazione, il processo viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere e il giudice non decide sul merito.
- Le spese processuali, nella definizione agevolata, restano a carico di chi le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
- È essenziale conservare e depositare le prove del versamento e della domanda di definizione nei termini previsti (copie e quietanze) e, se si riceve un diniego, impugnarlo entro i termini indicati (60 giorni) per evitare l'estinzione del processo.
- In casi simili, prima di investire risorse in un ricorso di merito è opportuno verificare se sussistono le condizioni e i termini per la definizione agevolata, perché tale adesione può rendere inutile il proseguimento del giudizio e comportare l'assunzione delle spese processuali da parte di chi le ha anticipate.
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