Cassazione Civile, Sentenza n. 25902/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferrante aveva convenuto la banca per ottenere la nullità o l'annullamento di tre operazioni d'investimento (BTP Tel e BTP Index, novembre-dicembre 2000) e, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento con condanna alla restituzione di Euro 77.971,65 pari alle perdite. Denunciava: mancanza di indicazione dei valori azionari di riferimento e dell'importo del premio per le opzioni; ordine di acquisto privo della doppia firma; elevata rischiosità e inadeguatezza degli investimenti rispetto al profilo del cliente; incompletezza della documentazione e errore indotto dal richiamo ai titoli di Stato; conflitto di interessi e violazione degli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatezza da parte della banca.
La decisione
In primo grado il Tribunale di Lecce (27/11/2012) accolse parzialmente la domanda: dichiarò la nullità del contratto d'investimento e degli ordini e condannò la banca a restituire la differenza tra quanto versato e quanto percepito, incluse le cedole, rigettando la domanda risarcitoria. La Corte d'appello di Lecce (1/9/2016) rigettò l'impugnazione del ricorrente confermando la nullità e qualificando l'operazione come negozio unitario e derivato (la componente opzionale prevalente; i titoli di Stato erano garanzia), con conseguente totale ripristino della situazione; respinse la domanda di risarcimento per carenza di prova. In Cassazione il ricorso del Ferrante è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: la copia cartacea del ricorso depositata in cancelleria risultava priva della sottoscrizione autografa del difensore e non era stata depositata la copia cartacea della procura speciale (sebbene la notifica telematica e la copia informatica della procura fossero allegate), mancando così l'adempimento richiesto dall'art. 369 c.p.c.; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese (compenso Euro 4.000,00 oltre oneri e contributo unificato).
Norme richiamate
art. 2033 cod. civ.
Richiamato per affermare che gli interessi si presumono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, salvo prova della buona fede dell'accipiens a carico dell'attore
art. 3-bis legge 21/01/1994 n. 53
Norma sulla notificazione a mezzo posta elettronica certificata; la relata può attestare la conformità e la sottoscrizione digitale dei documenti notificati
art. 9, commi 1-bis e 1-ter legge n. 53/1994
L'attestazione di conformità sulla copia cartacea di documenti informatici depositati in cancelleria prova la notifica e l'origine telematica; la copia analogica con attestazione è idonea a provare la notificazione
art. 12 decreto dirigenziale 16/04/2014; art. 34 d.m. 21/02/2011 n. 44; Regolamento UE n. 910/2014
Riferimento alla equiparazione/compatibilità degli standard di firma digitale (PADES e CADES): entrambe le modalità di firma digitale sono ammesse e valide per gli atti processuali
art. 18, comma quinto, d.m. n. 44/2011
Prevede che la copia informatica della procura, autenticata digitalmente e allegata alla PEC, possa considerarsi apposta all'atto cui si riferisce, ma non esonera dall'obbligo di deposito cartaceo richiesto dal codice di procedura
art. 369, secondo comma, n. 3 c.p.c.; art. 83, terzo comma c.p.c.; art. 365 c.p.c.
Norme processuali richiamate per sottolineare l'obbligo di deposito in cancelleria della copia cartacea della procura speciale e dei requisiti formali per l'introduzione del ricorso in Cassazione; la loro inosservanza comporta inammissibilità
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Disciplinava la trattazione del ricorso in camera di consiglio con conclusioni scritte e senza intervento di alcune parti, procedimento applicato anche nel presente caso
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30/05/2002 n. 115; art. 13, comma 1-bis
Richiami relativi al contributo unificato processuale: la sentenza dà atto dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore importo del contributo dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione è fondamentale il rispetto dei requisiti formali: oltre alla notifica telematica, va depositata in cancelleria la copia cartacea dell'atto e la copia cartacea della procura speciale con le firme/autentiche richieste; la mancanza di tali adempimenti può rendere il ricorso inammissibile anche se gli originali informatici sono stati notificati via PEC.
- La firma digitale CADES è valida e equivalente alla PADES per la sottoscrizione e la notifica telematica degli atti, e la deposizione della copia analogica con attestazione di conformità prova la provenienza telematica, ma non sostituisce il deposito cartaceo della procura richiesto dal codice di procedura civile.
- Quando strumenti complessi sono composti da operazioni funzionalmente collegate (es. acquisto titoli + vendita di opzioni garantite dai titoli stessi), la giurisprudenza può qualificare il complesso come negozio unitario/derivato; in tal caso la nullità colpisce l'intero assetto e comporta il ristoro integrale (restitutio in integrum) delle prestazioni.
- La declaratoria di nullità comporta normalmente la restituzione delle prestazioni e degli eventuali frutti (es. cedole), mentre la decorrenza degli interessi segue le regole civili (art. 2033 c.c.) salvo prova della buona fede dell'accipiens.
- Le domande di risarcimento danni per violazioni degli obblighi informativi o di adeguatezza richiedono una specifica e concreta allegazione e prova dell'inadempimento e del nesso causale; mere affermazioni generiche o riferimenti alla finalità dell'investimento non sono sufficienti.
- Il rischio processuale di inammissibilità e condanna alle spese è rilevante: difetti formali possono determinare esito negativo indipendentemente dal merito sostanziale della controversia.
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