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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di permesso a costruire in sanatoria del 13 marzo 2018, notificata il 23 marzo 2018 e di tutti gli atti presupposti, in particolare dell’ordinanza dirigenziale n. 783 del 6 settembre 2016, pervenuta l’8 settembre 2016, e di tutti gli atti connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa201800252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a opere edilizie realizzate in difformità e, tardivamente, ordinanza di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, durante lavori di ristrutturazione della propria abitazione, avevano realizzato opere non previste nelle segnalazioni certificate: la tamponatura di una nicchia del balcone nord, con ampliamento del retrostante bagno, e la chiusura di un terrazzo est mediante muratura e vetrata, con ampliamento del soggiorno. Il Comune aveva ingiunto la demolizione nel 2016. Successivamente i ricorrenti avevano presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, respinta nel 2018. Con il ricorso hanno dedotto, da un lato, la falsa applicazione della l.r. n. 22/2009, sostenendo che la disciplina regionale avrebbe consentito la ristrutturazione anche senza demolizione integrale dell’edificio, trattandosi di unità immobiliare inserita in un condominio; dall’altro, la violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di irricevibilità limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione. Poiché l’ordinanza era stata notificata l’8 settembre 2016, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a. era decorso al momento della proposizione del ricorso; pertanto l’ordinanza non poteva più essere contestata. Quanto al diniego di sanatoria, il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è infondato perché l’immobile aveva già esaurito la potenzialità edificatoria del lotto prima della realizzazione degli interventi abusivi, sicché gli abusi non erano sanabili. Inoltre, la disciplina regionale invocata era comunque inapplicabile, poiché l’edificio ricadeva in zona omogenea A e la ristrutturazione successiva alla demolizione richiedeva l’approvazione di un piano particolareggiato di recupero, mai approvato. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte irricevibile, nella parte relativa all’illegittimità derivata del diniego rispetto all’ordinanza di demolizione già divenuta inoppugnabile, e infondato per il resto: non vi era difetto di motivazione sul tema della fiscalizzazione, poiché mancava la prova dell’impossibilità tecnica di demolire le opere, presupposto dell’applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di annullamento decorre dalla notificazione dell’atto impugnato; l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione notificata l’8 settembre 2016 è stata ritenuta tardiva.

  • art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    È la base normativa della domanda di permesso di costruire in sanatoria; nel caso concreto la sanatoria è stata negata in ragione dell’insufficiente potenzialità edificatoria e degli ulteriori impedimenti urbanistici.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    La sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria presuppone la prova dell’impossibilità tecnica di demolire le opere abusive; in assenza di tale prova non sussiste un obbligo di fiscalizzazione né un difetto di motivazione del diniego.

  • l.r. n. 22/2009

    La disciplina regionale invocata non è stata ritenuta applicabile: l’edificio aveva già esaurito la potenzialità edificatoria del lotto e, comunque, ricadeva in zona omogenea A, nella quale la ristrutturazione dopo la demolizione richiedeva un piano particolareggiato di recupero non approvato.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione; il successivo diniego di sanatoria non riapre il termine per contestare l’ordinanza divenuta inoppugnabile.
  • La sanatoria edilizia non può essere rilasciata quando, prima della realizzazione degli abusi, sia già stata esaurita la potenzialità edificatoria del lotto, rendendo impossibile la regolarizzazione degli interventi.
  • La disciplina regionale che consente interventi di ristrutturazione senza demolizione integrale non è applicabile quando ricorrano specifici presupposti urbanistici ostativi, quali la collocazione dell’edificio in zona omogenea A e la necessità di un piano particolareggiato di recupero non approvato.
  • La fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la prova dell’impossibilità tecnica di demolizione; in mancanza, il diniego non è viziato per omessa valutazione della sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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