Sentenza n. 387/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS-del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS-del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. 5418 del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato; b) della nota prot. -OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”,adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, Sez. III, che aveva annullato l'autotutela del 14 giugno 2023 ma respinto l'impugnazione del diniego di compatibilità paesaggistica del 22 agosto 2023 e limitato la portata degli atti favorevoli del 2020 e 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il complesso edilizio era stato realizzato sulla base di concessioni edilizie del 1989 assistite da pareri paesaggistici favorevoli; successive varianti erano state autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico e nel 1995 la Soprintendenza aveva espresso parere negativo sulla relativa sanatoria. Il condominio aveva poi presentato istanze di regolarizzazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale siciliana n. 16/2016 e di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza aveva adottato una perizia di stima nel 2020 e un parere favorevole nel 2021, successivamente annullati in autotutela con nota del 14 giugno 2023 per asserita carenza istruttoria e non corretta rappresentazione della vicenda autorizzatoria. Con distinto provvedimento del 22 agosto 2023 era stato negato l'accertamento di compatibilità paesaggistica relativo alla posizione del proprietario. Il TAR aveva annullato l'autotutela perché tardiva ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, ma aveva ritenuto autonomamente motivato il diniego del 22 agosto 2023 e aveva precisato restrittivamente che gli atti favorevoli reviviscenti riguardassero soltanto opere di completamento e finitura di minore entità, non le opere realizzate in variante. L'appellante ha dedotto l'erroneità di tale precisazione, il travisamento del contenuto degli atti e la violazione dei limiti della domanda e del potere giurisdizionale, nonché l'illegittimità derivata del diniego del 22 agosto 2023 quale atto consequenziale all'autotutela annullata.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello. Ha confermato la statuizione, non contestata, con cui il TAR aveva annullato il provvedimento generale di autotutela per esercizio tardivo del potere di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990 e assenza dei presupposti derogatori del comma 2-bis. Ha ritenuto illegittima la precisazione con cui il TAR aveva limitato d'ufficio la portata degli atti favorevoli del 2020 e 2021: ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, c.p.a., il giudice deve decidere nei limiti della domanda e non può sostituirsi all'amministrazione né pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. L'annullamento giurisdizionale dell'autotutela comporta la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente ritirati, con il loro originario contenuto e portata; il giudice non può ridefinirli o interpretarli restrittivamente. Poiché il diniego del 22 agosto 2023 era stato adottato in via strettamente consequenziale all'annullamento generale degli atti favorevoli, il venir meno dell'autotutela ne ha eliminato il fondamento, determinando l'illegittimità derivata del diniego e il suo annullamento. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata: è stato espunto il passaggio motivazionale restrittivo e annullato anche il provvedimento del 22 agosto 2023, mentre è stata confermata la parte relativa all'annullamento dell'autotutela. Le ulteriori censure autonome sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 3, legge regionale Sicilia n. 16/2016
Richiamato quale fondamento dell'istanza di regolarizzazione presentata dal condominio per conto dei proprietari.
artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004
Richiamati quali disposizioni fondanti la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Il potere di autotutela, in assenza dei presupposti derogatori del comma 2-bis, non può essere esercitato oltre il termine massimo previsto; l'annullamento tardivo dell'atto favorevole è illegittimo.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Prevede i presupposti derogatori che avrebbero potuto consentire l'esercizio oltre il termine ordinario; tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
art. 34, comma 1, c.p.a.
In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato; …
Impone che la decisione di annullamento resti entro i limiti della domanda e dell'oggetto del giudizio.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Vieta l'ultrapetizione e l'invasione della riserva di amministrazione; il giudice non può definire preventivamente il contenuto di atti la cui efficacia è stata soltanto ripristinata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo annulla un provvedimento di autotutela per esercizio tardivo del potere, gli atti favorevoli precedentemente ritirati rivivono ex tunc secondo il loro originario contenuto e la loro originaria portata.
- Il giudice amministrativo, decidendo nei limiti della domanda, non può interpretare o limitare d'ufficio il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia è stata soltanto ripristinata, né può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri interpretativi o applicativi non ancora nuovamente esercitati.
- L'art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e impedisce statuizioni che, pur formalmente contenute nella motivazione, anticipino o conformino indebitamente il successivo esercizio della funzione amministrativa.
- Il provvedimento adottato in via strettamente consequenziale all'annullamento amministrativo di precedenti atti favorevoli è affetto da illegittimità derivata quando l'annullamento generale venga giurisdizionalmente caducato e gli atti favorevoli riacquistino piena efficacia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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