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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22054/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Canaletti Marino ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari (17/01/2022) che lo aveva condannato per il reato di truffa. Il ricorso, proposto dal difensore Avv. Giangualano e riassunto ex art. 173 disp.att. c.p.p., denunciava: violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 530 cpv, 533, 603 comma 3-bis c.p.p.; errata e carente valutazione delle prove; violazione del principio della condanna solo "al di là di ogni ragionevole dubbio"; mancanza o contraddittorietà della motivazione; omissione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 comma 3-bis c.p.p.. In sintesi si sosteneva che la Corte d'Appello avesse rovesciato la sentenza di primo grado senza adeguata motivazione rafforzata e senza ridare corso all'assunzione di prove ritenute necessarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e in parte per genericità. Il Collegio ha ritenuto che: (i) il controllo in sede di legittimità sul principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è possibile solo se la violazione si traduca in manifesta e decisiva illogicità della motivazione, posto che la Corte di Cassazione non può procedere a una autonoma rivalutazione delle prove; (ii) il ricorrente non ha fornito una ricostruzione dei fatti inconfutabile e fondata sui dati processuali, limitandosi a proporre un'ipotesi alternativa; (iii) non sussisteva obbligo di rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. perché la riforma dell'assoluzione di primo grado era basata su diversa interpretazione logica e complessiva del compendio probatorio e non sulla necessità di verificare nuovamente l'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva; (iv) l'onere di motivazione rinforzata è stato assolto dalla Corte d'Appello, la quale ha indicato analiticamente gli elementi probatori (attivazione del profilo web e intestazione della carta Postepay su cui venivano effettuati i pagamenti) che giustificavano la responsabilità del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. comma terzo; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 533 c.p.p.

    La regola della condanna solo "al di là di ogni ragionevole dubbio" è principio di giudizio che, in sede di cassazione, viene valutato solo quando la sua violazione comporti una manifesta e decisiva illogicità della motivazione; non autorizza la Corte di cassazione a rivedere autonomamente le prove.

  • art. 603 comma 3-bis c.p.p.

    L'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non sussiste quando la riforma di una sentenza assolutoria di primo grado si fonda su diversa interpretazione complessiva del compendio probatorio e non su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che regola le decisioni sulla inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza/genericità.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente tra i punti di doglianza (probabile richiamo alle modalità di valutazione delle prove); la Corte non ha ritenuto violato il principio sotteso a detta norma nella motivazione impugnata.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e alla richiesta di disapplicazione o revisione; la Corte ha valutato le doglianze generiche e infondate.

Massime di principio

  • In cassazione non basta proporre una ipotesi alternativa: occorre dimostrare che la motivazione della sentenza sia manifestamente illogica e che l'errore comprometta in modo decisivo la decisione, con riferimento a elementi probatori concreti tratti dal processo.
  • La Corte di Cassazione non è organo di merito e non può procedere a una autonoma rivalutazione delle prove; le censure sulla valutazione delle prove devono mostrare specifici vizi logici o contraddittorietà decisivi.
  • L'obbligo di rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p. comma 3-bis) sussiste principalmente quando la riforma della decisione si fondi su questioni di attendibilità dichiarativa che richiedono nuovo esame; se la riforma si fonda su diversa lettura complessiva del materiale probatorio, la rinnovazione non è obbligatoria.
  • Quando si impugna una condanna ottenuta in appello dopo un'assoluzione in primo grado, è necessario offrire elementi molto chiari e non meramente congetturali per far valere il principio del dubbio ragionevole in sede di legittimità.
  • Presentare censure generiche o prive di specificità sui punti critici della motivazione può comportare la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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