Cassazione Penale, Sentenza n. 5491/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal Gip per i reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90). Denuncia violazione di legge (artt. 273, 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 62) e alle contestazioni di acquisto e cessione di cocaina (capi 105 e 105-bis). Sostiene che le intercettazioni non dimostrerebbero un vincolo stabile di appartenenza al sodalizio, che le operazioni contestate riguarderebbero un arco temporale limitato (maggio 2019 - maggio 2020) e che mancherebbero elementi probatori circa quantità, frequenza, destinazione illecita della droga. Contesta inoltre l'individuazione delle esigenze cautelari come carente e apodittica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto il motivo in parte generico e, nel merito, ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del giudice di merito: il Tribunale del riesame aveva ricostruito un quadro indiziario grave fondato sulla qualità e continuità degli approvvigionamenti di cocaina da parte del Conforti (maggio 2019 - febbraio 2020), sul ruolo di agente per la riscossione dei proventi a favore del gruppo e su conversazioni intercettate che indicano la cooperazione con altri fornitori. Per i reati ex art. 74 legge stupefacenti opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), valutazione che non è stata confutata dal ricorrente in modo specifico.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (legge sugli stupefacenti), art. 74
Articolo richiamato per la contestazione della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che la partecipazione può emergere anche dalla qualità di acquirente continuativo e dalla disponibilità a procurare o acquistare sostanze per il sodalizio
Codice di procedura penale, art. 273
Norma richiamata nel motivo impugnatorio; concerne le forme di impugnazione e i presupposti. La Corte rileva che le censure meramente ricostruttive dei fatti non sono idonee in cassazione
Codice di procedura penale, art. 274
Richiamato nel ricorso come norma di riferimento per i vizi della motivazione; la Corte valuta la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 275
Richiama la 'doppia' presunzione relativa (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura) con riferimento ai delitti previsti dall'art. 74: la Corte sottolinea che tale presunzione grava sul ricorrente che non ha prospettato elementi specifici di disapplicazione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente dichiarato inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione al pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione applica la disposizione equitativamente ritenendo assente colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque disponendo il versamento
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari personali è necessario denunciare violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; censure che riformulano la ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- Per configurare la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una struttura complessa: può emergere da un rapporto durevole di approvvigionamento e da ruoli di fiducia (es. riscossione dei proventi) che superano il mero rapporto contrattuale.
- La prova della gravità indiziaria va valutata guardando alla globalità del quadro (continuità degli approvvigionamenti, contenuto economico delle transazioni, ruoli ricoperti, scambi con altri membri del gruppo); contestazioni generiche sulla mancanza di dettagli su quantità o frequenza rischiano di risultare ininfluenti se il giudice ha motivato in termini logici e congrui.
- Per i reati di cui all'art. 74 legge stupefacenti opera una presunzione relativa di esigenze cautelari e adeguatezza della misura (art. 275 c.p.p.): il soggetto che intende superarla deve fornire elementi specifici e non generici.
- Nel criticare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito, è utile concentrare le censure su punti di logicità e di diritto (contraddizioni, mancanze motivazionali specifiche) e fornire elementi nuovi o indicare omissioni concrete nelle valutazioni, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
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