Cassazione Penale, Sentenza n. 35010/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto di appello che aveva confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 5 anni, deducendo carenza di motivazione circa la perdurante pericolosità sociale. Si censurava l'uso di elementi derivanti da condanne non definitive e procedimenti in corso, la mancata valutazione dell'attualita della pericolosità alla luce dell'attuale stato di detenzione del ricorrente e l'eccezione che, ai sensi dell'art.14 comma 2-ter d.lgs.159/2011, la pericolosità dovesse essere verificata dopo la scarcerazione se la detenzione si fosse protratta, nonchè l'eccessiva durata della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato numerosi indizi (tra cui ruolo operativo in una locale di 'ndrangheta, condanna di appello per partecipazione a associazione mafiosa, coinvolgimenti in procedimenti per omicidio e reati in materia di armi) per sostenere la pericolosità attuale del proposto. La Corte ha inoltre chiarito che il mancato passaggio in giudicato non impedisce l'utilizzo di elementi indiziari emergenti da procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione e che l'art.14 comma 2-ter riguarda l'esecuzione non l'applicazione della misura; resta comunque l'onere del giudice di motivare l'attualità della pericolosità e di valutare l'eventuale periodo detentivo e le sue conseguenze, cosa che nel caso di specie è stata ritenuta correttamente eseguita. La durata della misura è stata ritenuta congruamente motivata in relazione all'elevato grado di pericolosità.
Norme richiamate
d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159 - art.4 comma 1 lett. a)
Norma usata per definire la pericolosita qualificata; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari acquisiti giustificassero l'applicazione della misura a carico del ricorrente.
d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159 - art.6
Richiamato nel quadro delle norme sulle misure di prevenzione; interpretato come parte integrante del quadro normativo valutabile dal giudice di merito nell'applicazione della misura.
d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159 - art.14 comma 2-ter
La Corte ha precisato che tale disposizione riguarda l'esecuzione della misura (verifiche dopo detenzione prolungata) e non impedisce che, in fase di applicazione, il giudice si avvalga di indizi emersi in procedimenti penali in corso. Rimane però l'onere di motivare l'attualita della pericolosita tenendo conto del periodo detentivo.
codice di procedura penale - art.125 comma 3
Richiamato tra le norme dedotte nel ricorso; la Corte ha valutato la questione in base ai limiti della sindacabilita in Cassazione e alla necessita di motivazione, senza ritenere fondata la censura del ricorrente.
d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159 - art.10 comma 3 e art.27 comma 2
Stabilisce che in materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è limitato a vizio di legge; la giurisprudenza include in tale sindacato anche la mancanza o apparente motivazione.
codice di procedura penale - art.606 comma 1 lett. b)
Norma processuale richiamata quale criterio di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione; il ricorso era fondato su tale vizio ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
disp. att. cod. proc. pen. - art.173
Richiamato in relazione ai limiti nella enunciazione del motivo nel ricorso per cassazione; utile a inquadrare il carattere sintetico della deduzione presentata.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il giudice può basare la decisione anche su elementi indiziari desumibili da procedimenti penali in corso e su condanne non definitive: la mancanza di un definitivo passaggio in giudicato non esclude di per se l'applicazione della misura.
- La verifica dell'attualita della pericolosita e' un onere del giudice: deve essere motivata in relazione al livello di coinvolgimento nell'organizzazione criminale, alla capacita operativa residua del gruppo e al periodo detentivo eventualmente subito, valutando se siano emersi elementi favorevoli durante la detenzione.
- L'art.14 comma 2-ter d.lgs.159/2011 riguarda principalmente l'esecuzione della misura dopo detenzione prolungata; tuttavia, la circostanza della detenzione non impedisce che, in fase di applicazione, il giudice valuti e motivi l'attualita della pericolosita.
- La durata della misura deve essere congruamente motivata in rapporto al grado di pericolosita; una richiesta difensiva di riduzione deve contenere specifiche ragioni per avere efficacia.
- In Cassazione il sindacato e' limitato a vizi di legge e di motivazione: non e' consentito un riesame libero del merito dei fatti quando la motivazione di merito e' congrua e non apparente.
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