Ordinanza n. 344/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare -OMISSIS- del 4 dicembre 2025 di irrogazione della sanzione di stato della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” notificato il successivo 17 dicembre u.s.); - del verbale della Commissione di Disciplina del 10 ottobre 2025 recante la deliberazione di non meritevolezza a conservare il grado; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 1° settembre 2025, recante il deferimento del ricorrente a una Commissione di Disciplina; - della relazione del 6 luglio 2025, resa dall’Ufficiale inquirente in merito all’inchiesta formale disciplinare a carico del ricorrente; - della nota del Comando Interregionale dell’Arma dei Carabinieri “-OMISSIS-” nr. -OMISSIS- del 23 maggio 2025, recante la sottoposizione del ricorrente ad inchiesta formale; - della contestazione degli addebiti, a quanto consta svoltasi in forma orale, in data 27 maggio 2025; - ove occorrer possa e nei limiti di interesse del ricorrente, del decreto della Direzione Generale per il Personale Militare dell’11 novembre 2025 di sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 915, co. 2 c.o.m.; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche se ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione di stato della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con gli atti del procedimento disciplinare presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, nonché il verbale della Commissione di disciplina, il deferimento alla Commissione, la relazione dell'Ufficiale inquirente, la sottoposizione a inchiesta formale, la contestazione degli addebiti e il provvedimento di sospensione dal servizio. Ha dedotto censure procedurali e sostanziali. Le censure sostanziali riguardano fatti di reato contestati al militare, non ancora definitivamente accertati, ma oggetto di un significativo vaglio cautelare penale quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in particolare con riferimento alla circonvenzione di incapace. Le ulteriori censure concernono la violazione del diritto di difesa e la contraddittorietà o illogicità nella successione degli atti amministrativi. In particolare, è stata contestata la mancata conferma del rinvio del procedimento disciplinare al termine del procedimento penale, nonostante la perdurante particolare complessità dell'accertamento dei fatti, anche al momento dell'acquisizione dell'ordinanza cautelare del GIP, successivamente riformata dal Tribunale del Riesame e poi annullata dalla Corte di cassazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto, allo stato, non fondate le censure sostanziali, considerata la gravità dei fatti contestati e il vaglio cautelare compiuto dalla magistratura penale, pur precisando che i fatti non risultano definitivamente accertati. Ha rinviato al merito l'approfondimento delle censure relative alla violazione del diritto di difesa. Ha invece ravvisato prima facie contraddittorietà e illogicità nella successione degli atti amministrativi relativi alla medesima vicenda, ritenendo ancora sussistente uno dei presupposti previsti dall'art. 1393, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 66/2010 per il rinvio del procedimento disciplinare, ossia la particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato. Di conseguenza, ha sospeso la sanzione finale e gli atti prodromici, disponendo la regressione del procedimento alla situazione antecedente all'avvio dell'inchiesta formale e il ripristino dell'efficacia dei paralleli provvedimenti di sospensione obbligatoria e poi facoltativa adottati nei confronti del militare. Il periculum in mora è stato ravvisato nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla perdita definitiva del posto di lavoro. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del dicembre 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1393, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 66/2010
particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare
La perdurante particolare complessità dell'accertamento del fatto contestato costituisce presupposto per confermare il rinvio del procedimento disciplinare al termine del procedimento penale.
art. 915, comma 2, d.lgs. n. 66/2010
È richiamato quale base del provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei confronti del militare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR ha pronunciato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la gravità dei fatti di reato contestati e il loro vaglio significativo da parte del giudice penale possono incidere sulla valutazione del fumus delle censure sostanziali, pur senza equivalere a un definitivo accertamento della responsabilità penale.
- Quando permane la particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati al militare, il procedimento disciplinare deve essere rinviato al termine di quello penale ai sensi dell'art. 1393, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 66/2010; l'amministrazione non può contraddittoriamente proseguire il procedimento senza confermare il rinvio anteriormente disposto.
- La sospensione cautelare della sanzione disciplinare di rimozione può comportare, quale effetto conformativo immediato, la regressione del procedimento alla fase anteriore all'avvio dell'inchiesta formale e il ripristino dell'efficacia dei provvedimenti di sospensione dal servizio precedentemente adottati.
- Il periculum in mora sussiste quando l'esecuzione della sanzione disciplinare determina il rischio di perdita definitiva del posto di lavoro, pregiudizio grave e irreparabile non adeguatamente reintegrabile nelle more del giudizio di merito.
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