Cassazione Civile, Ordinanza n. 05135/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia immobiliare)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un'agenzia immobiliare per compensi di mediazione. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta dalla debitrice; il Tribunale, in sede di appello della creditrice, ha invece riformato la decisione e rigettato l'opposizione, ritenendo provati l'accettazione e l'utilizzo dell'opera di mediazione svolta dall'agente sulla base di dichiarazioni testimoniali e messaggi di posta elettronica. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione delle norme sui fatti concludenti, sulla buona fede e sulla mediazione, nonché dell'art. 116 c.p.c., lamentando una errata valutazione delle prove e una indebita deduzione di argomenti di prova dal comportamento delle parti; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice di merito avesse mal ripartito l'onere della prova; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 81 c.p.c., con contestazione della legittimazione attiva e del mancato accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio, anche qui assumendo un'erronea ricostruzione dei rapporti tra creditore e debitori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Ha rilevato che i primi due tendevano, nella sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio (testimonianze e email), attività riservata al giudice di merito e non consentita in cassazione. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le censure sulla legittimazione attiva e sull'integrazione del contraddittorio presupponevano una diversa ricostruzione dei rapporti sostanziali tra le parti, costruita anch'essa su una diversa lettura delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 1321, 1322 e 1326 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'accettazione dell'opera di mediazione e la formazione del vincolo avessero dovuto essere valutate alla luce dei fatti concludenti e della disciplina generale del contratto.
artt. 1175, 1375 e 1754 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla buona fede e alla disciplina della mediazione; la Corte non entra nel merito della loro applicazione, perché ritiene le censure inammissibili come richieste di rivalutazione del fatto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ritiene la censura inammissibile perché, in concreto, sollecita una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l'uso delle prove; la Corte reputa anche questa censura inammissibile in quanto fondata su una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di legittimazione attiva; la Corte ritiene che la questione dipenda dalla ricostruzione dei rapporti di credito e debito, a sua volta fondata su prove non riesaminabili in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 360 c.p.c.
Norma evocata quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva che, sotto le diverse rubriche del vizio di violazione di legge o motivazionale, le censure restano inammissibili perché mirano al riesame del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove acquisite dal giudice di merito.
- Le censure relative all'accertamento dell'accettazione di una prestazione, all'utilizzo della stessa e alla ricostruzione del rapporto tra le parti sono inammissibili in cassazione quando postulano una diversa lettura di testimonianze, documenti o comunicazioni valutati nei gradi di merito.
- Anche le doglianze sulla ripartizione dell'onere della prova sono inammissibili se, in concreto, mirano non a contestare il criterio giuridico applicato, ma a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- Le questioni di legittimazione attiva o di integrazione del contraddittorio non possono essere utilmente prospettate in cassazione quando la loro soluzione dipende da una ricostruzione fattuale diversa da quella compiuta dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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