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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36288/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda una professionista iscritta all'albo degli avvocati ma non alla Cassa Forense, la quale aveva agito per ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per l'anno 2009. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione dell'INPS contro la decisione di primo grado favorevole alla professionista, ritenendo maturata la prescrizione dei contributi e comunque insussistente il dolo necessario per sospendere la prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., poiché l'avviso bonario era stato inviato oltre il quinquennio e la mancata compilazione del quadro RR non integrava occultamento doloso del debito. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e alla L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR, necessario per determinare i contributi dovuti, dovesse essere considerata condotta dolosa idonea a sospendere la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, in materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché questa è una mera esternazione di scienza e non un presupposto del credito contributivo. Quanto alla sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la mancata indicazione del reddito nel quadro RR, a fronte della corretta dichiarazione nel modello Unico, non integra di per sé un occultamento doloso del debito né un impedimento assoluto all'esercizio della pretesa, essendo sempre esperibili i normali controlli da parte dell'INPS. La Corte ha quindi escluso ogni automatismo tra omissione del quadro RR e dolo sospensivo, trattandosi di accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Le spese sono state poste a carico dell'INPS, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, non alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione richiede una condotta dolosa del debitore che renda impossibile, e non soltanto difficile, l'azione del creditore; l'omessa compilazione del quadro RR non basta automaticamente.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    Costituisce la base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata richiamato dall'INPS.

  • L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12

    Norma richiamata dall'INPS nel tentativo di fondare l'obbligo e la pretesa contributiva per l'anno oggetto di causa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma del procedimento camerale non partecipato richiamata nel corso del giudizio di legittimità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di contribuzione alla gestione separata, la prescrizione del credito decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del credito.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. presuppone un comportamento dolosamente occultante del debitore tale da rendere concretamente impossibile l'esercizio dell'azione del creditore; non è sufficiente una mera difficoltà di accertamento del credito.
  • Non può affermarsi un automatismo tra omissione di un dato nella dichiarazione fiscale o contributiva e occultamento doloso del debito: occorre un accertamento in fatto sulla concreta idoneità della condotta a impedire l'azione del creditore.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito sull'insussistenza del dolo e sull'assenza di un impedimento assoluto all'azione sono insindacabili in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale.
  • La corretta dichiarazione del reddito in un modello fiscale generale può escludere la configurabilità di un occultamento preordinato del debito contributivo quando l'ente creditore disponga di ordinari strumenti di controllo e verifica.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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