Sentenza n. 687/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1001/2025, pubblicata il 31.03.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 09.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara che parte ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro n. 1001/2025, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 9 aprile 2025. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio la mancata iniziale produzione della sentenza, del certificato di mancata impugnazione e dell’attestazione di notifica, assegnando un termine per il deposito; la ricorrente ha successivamente prodotto la documentazione. Il Ministero, pur costituendosi, non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici di somme di denaro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che l’azione fosse ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, è distinto dall’esecuzione civile e che l’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per l’Amministrazione destinataria e per i suoi funzionari. Accertata la formazione del giudicato, la regolare notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni, nonché l’assenza di contestazioni ministeriali sull’inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza civile, per la sorte capitale e per rivalutazione e/o interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, facendo salvi gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni successivi per l’esecuzione sostitutiva. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile, che il Ministero è tenuto ad attuare.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ne applica il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale rispettata nella proposizione del ricorso di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al TAR di rilevare d’ufficio la questione relativa alla mancata produzione documentale e di assegnare alla ricorrente un termine per memorie e deposito degli allegati.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione; decorso inutilmente tale termine, è procedibile l’azione esecutiva per il pagamento.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Applicato quale criterio di soccombenza per la condanna del Ministero alle spese.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione destinataria non vi abbia dato esecuzione.
- L’oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non comprende domande ulteriori, anche se collegate al rapporto sostanziale definito dalla pronuncia da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto in una pronuncia giudiziale costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per l’Amministrazione destinataria e per i suoi rappresentanti e funzionari.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l’azione esecutiva può essere intrapresa dopo l’inutile decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.
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