Sentenza n. 1906/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio annuale di vigilanza antincendio in favore dell'impresa prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione di una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deducendo che sia l'aggiudicataria sia l'operatore classificato al secondo posto avevano indicato costi della manodopera inferiori rispetto alla stima della lex specialis, pari a euro 1.086.853,20. Secondo la ricorrente, tale scostamento avrebbe imposto l'attivazione della verifica di anomalia, anche in applicazione degli artt. 41, comma 14, e 110, commi 1, 2 e 5, lett. d), del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 17.2 e 23 del disciplinare. La mancata verifica è stata censurata per violazione di legge, violazione della lex specialis ed eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'interesse all'impugnazione derivasse dalla possibilità di conseguire l'aggiudicazione qualora le prime due graduate non fossero riuscite a giustificare la riduzione del costo del lavoro. Dopo la proposizione del ricorso, la stazione appaltante ha avviato la verifica di anomalia sull'offerta dell'aggiudicataria e, con verbale del 21 maggio 2026, l'ha ritenuta complessivamente affidabile, sostenibile e non anomala. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'amministrazione avesse riconosciuto la fondatezza delle proprie doglianze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. La verifica di anomalia svolta dopo la proposizione del ricorso non ha soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale della ricorrente, poiché l'aggiudicazione in favore dell'aggiudicataria non è stata annullata né è venuto meno l'atto impugnato. Tuttavia, la successiva valutazione dell'offerta come affidabile, sostenibile e non anomala ha modificato la situazione di fatto e di diritto in modo tale da privare la ricorrente dell'interesse alla rimozione dell'aggiudicazione originaria. La cessazione della materia del contendere è stata esclusa perché presuppone la piena e integrale soddisfazione del bene della vita perseguito, non realizzatasi nel caso concreto. Ai fini delle spese, il Collegio ha rilevato che la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella scelta di procedere a una verifica facoltativa di congruità e che gli artt. 17.2 e 23 del disciplinare non imponevano una verifica obbligatoria. Nondimeno, l'attivazione del subprocedimento solo dopo la proposizione del ricorso e l'andamento complessivo della vicenda hanno giustificato la compensazione integrale delle spese, mentre il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata tra le norme che la ricorrente assume violate in relazione alla determinazione e alla verifica dei costi della manodopera.
art. 110, commi 1, 2 e 5, lett. d), d.lgs. 36/2023
La ricorrente ha invocato la disciplina della verifica di anomalia dell'offerta; la sentenza evidenzia tuttavia l'ampia discrezionalità della stazione appaltante nella scelta di procedere alla verifica facoltativa di congruità.
art. 17.2 del disciplinare di gara
Secondo il TAR, la clausola non imponeva una verifica obbligatoria della congruità e sostenibilità dell'offerta.
art. 23 del disciplinare di gara
La disposizione è richiamata dal Collegio quale ulteriore elemento dal quale non derivava l'obbligo automatico di attivare la verifica di congruità.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nella sentenza quale disposizione processuale applicabile.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie concernenti la procedura di affidamento.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, attribuendogli il bene della vita perseguito; la mera adozione di un atto o di un subprocedimento successivo non è sufficiente quando l'atto originariamente impugnato continui a produrre i suoi effetti e la pretesa demolitoria non sia stata soddisfatta.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando provvedimenti successivi, pur non essendo satisfattivi della pretesa e anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di fatto o di diritto in modo tale da rendere non più utile la rimozione dell'atto originariamente impugnato.
- La verifica di congruità o di anomalia dell'offerta può rientrare nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante quando la legge o la lex specialis non la rendano obbligatoria; in tale ipotesi, la mancata attivazione del subprocedimento non determina automaticamente l'illegittimità dell'aggiudicazione.
- La successiva attivazione della verifica di anomalia e la valutazione dell'offerta come congrua, affidabile e non anomala possono privare il concorrente dell'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'aggiudicazione, senza comportare necessariamente la cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, l'andamento concreto della vicenda e l'attivazione del subprocedimento da parte dell'amministrazione solo dopo la proposizione del ricorso possono giustificare la compensazione integrale delle spese, anche se il contributo unificato resta a carico del ricorrente.
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