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Ordinanza

Ordinanza n. 1409/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01558/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva fissato l’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. senza concedere la misura cautelare richiesta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa sanzionata)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio nell’ambito del giudizio promosso contro una sanzione pecuniaria dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Dal testo emerge che l’appellante ha dedotto un pregiudizio patrimoniale incidente sulla propria attività, in ragione dell’elevato ammontare della somma pretesa, illustrandone puntualmente le conseguenze economico-patrimoniali. Le questioni di merito sono state ritenute particolarmente complesse e non suscettibili di adeguata delibazione nella fase cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è stata fondata sulla particolare complessità delle questioni di merito, da esaminare nella fase di cognizione piena, e sulla consistenza del pregiudizio patrimoniale, ritenuto idoneo a incidere sull’attività dell’impresa per l’elevato importo della sanzione e per le conseguenze economico-patrimoniali specificamente rappresentate. La tutela cautelare è stata subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di un contratto autonomo di garanzia costituito da fideiussione bancaria a prima richiesta scritta dell’Autorità, per un importo pari alla sanzione contestata e con validità fino alla conclusione del giudizio di primo grado. L’originale della fideiussione deve essere notificato all’Autorità beneficiaria e la copia depositata presso la Sezione. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissazione dell’udienza di trattazione del merito

    Il TAR può fissare l’udienza di merito nell’ambito della fase cautelare; nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza che si era limitata a tale fissazione, concedendo la misura cautelare.

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; il comma 3 è richiamato per la trasmissione dell’ordinanza al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, quando le questioni di merito presentano particolare complessità e richiedono una cognizione piena, esse possono essere soltanto delibate in via sommaria, senza che ciò impedisca la concessione della misura cautelare.
  • Un pregiudizio esclusivamente patrimoniale può integrare il periculum in mora quando, per l’elevato ammontare della somma richiesta e per le conseguenze economico-patrimoniali puntualmente rappresentate, incide concretamente sulla normale attività dell’impresa.
  • La concessione della misura cautelare può essere subordinata alla prestazione di una garanzia idonea a bilanciare gli interessi contrapposti; è idonea, in particolare, una fideiussione bancaria a prima richiesta per un importo pari alla sanzione contestata e con durata fino alla definizione del giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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