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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22365/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP che aveva recepito l'accordo di patteggiamento. Dal testo emerge che il motivo investiva la qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi in sostanza un errore del giudice nella sussunzione del fatto contestato. La Corte rileva però che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per specifici motivi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto generico e non idoneo a denunciare un errore manifesto. La Corte osserva inoltre che il giudice di merito si era pronunciato sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sia pure con motivazione sintetica consentita in materia di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e che, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica sia deducibile in cassazione solo quando l'errore sia manifesto e ricavabile immediatamente dal testo della sentenza, circostanza non riscontrata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso come non ravvisabile.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    i ricorso avverso :a sentenza e: oatte.ggiamento risulta proponiblie solo per motivi attinent aii'espressione, deo volontà dell'irriputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità dea pena o .della misura di sicurezza

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dalla norma, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma nei limiti dell'errore manifesto.

  • art. 444 c.p.p.

    In caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza che recepisce l'accordo tra le parti può essere motivata sinteticamente, con descrizione del fatto e affermazione della correttezza della qualificazione giuridica.

  • art. 129 c.p.p.

    con i richiamo all'art. 129 cod. proc. pen per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipo.tesi ivi previste

    Nel patteggiamento il giudice richiama l'art. 129 c.p.p. per verificare che non ricorrano cause di proscioglimento immediato.

  • art. 27 Cost.

    con la verifica della congruità della pena pattegaiata ai fini e nei limiti di Cu! all'art. 27 Cost.

    La congruità della pena concordata va valutata anche alla luce della funzione costituzionale della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    la erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto

    L'errore sulla qualificazione del fatto è sindacabile solo se manifesto; non sono deducibili meri errori valutativi o argomentativi non immediatamente evidenti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile in cassazione soltanto quando l'errore sia manifesto e desumibile dal testo della decisione, non essendo sufficienti contestazioni generiche o meramente valutative.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere concisa: è sufficiente la descrizione del fatto desumibile dal capo d'imputazione, l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e il controllo ex art. 129 c.p.p. sulla non ricorrenza di cause di proscioglimento immediato.
  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e rende limitato il sindacato di legittimità sulla decisione recepita dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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