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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02447/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva accolto solo in parte la domanda dell'assicurata e aveva rideterminato in senso più favorevole alla compagnia l'importo dovuto e la decorrenza degli interessi. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da una polizza assicurativa sulla vita sottoscritta nel 1999 con versamento di un premio elevato e previsione di un capitale minimo garantito a scadenza. Alla scadenza del contratto l'assicurata aveva già effettuato un riscatto parziale e poi, scaduto il rapporto, aveva chiesto il pagamento di quanto ritenuto residuamente dovuto, rifiutando l'importo offerto dalla compagnia. Nel giudizio di merito la stessa assicurata aveva anche ceduto il credito contestato al proprio difensore, che era intervenuto nel processo. In appello, la compagnia ha ottenuto una riduzione della somma dovuta e una diversa decorrenza della mora. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha proposto nove motivi, censurando soprattutto: l'asserita inammissibilità/ genericità dell'appello incidentale della compagnia; il preteso giudicato interno su questioni di prova e sul contenuto contrattuale; l'ultrapetizione; la violazione delle regole sulla prova documentale, sull'art. 1888 c.c. e sul riparto dell'onere della prova; l'asserita nullità di clausole che avrebbero limitato l'indennizzo per il riscatto parziale; l'erronea decorrenza della mora e degli interessi; la mancata liquidazione della rivalutazione e del maggior danno ex art. 1224 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili, valorizzando in particolare l'interpretazione unitaria degli atti processuali, la nozione di capo/punto della sentenza ai fini del giudicato interno, l'onere di specifica indicazione e produzione dei documenti su cui si fonda il ricorso, l'insindacabilità in cassazione degli apprezzamenti di fatto sulla prova documentale e sulla mora, nonché il difetto di interesse per alcune censure quando la parte dispone già del medesimo risultato pratico in titolo esecutivo. Il ricorso è stato infine rigettato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul contenuto e sulla motivazione della sentenza, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi o erano formulate in modo generico.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello incidentale è stato ritenuto sufficientemente specifico se letto nel suo complesso, alla luce del principio di interpretazione unitaria dell'atto processuale.

  • art. 343 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale della compagnia, poiché la critica alla sentenza di primo grado era desumibile dall'intero contenuto dell'atto.

  • art. 324 c.p.c.

    È stato ribadito che il giudicato interno si forma sui capi della sentenza e non sui singoli punti o argomentazioni logiche accessorie.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno, escluso per le questioni poste dalla compagnia con l'appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Le doglianze di ultrapetizione e di omessa pronuncia sono state respinte o dichiarate assorbite perché la Corte territoriale si era pronunciata sui temi devoluti e, per il resto, le censure non coglievano il vizio denunciabile.

  • art. 214 c.p.c.

    Invocato per il disconoscimento di documenti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per carenza di interesse.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e di disconoscimento, ma senza superare i requisiti di specificità del ricorso.

  • art. 1888 c.c.

    La norma è stata ritenuta non violata perché la Corte di merito aveva fondato la decisione su prova documentale; è stato anche osservato che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, non con fonti diverse.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere e abbia poi deciso rigettando la domanda o l'eccezione per mancato assolvimento; non è sufficiente una mera erronea indicazione astratta dell'onere quando la domanda venga comunque accolta.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili quando il motivo risultava oscuro, confuso o non adeguatamente correlato alla decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso fondato su documenti deve indicare specificamente i documenti, trascriverli o riassumerli in modo esaustivo e localizzarli nei fascicoli; la mancata assoluzione di tali oneri comporta inammissibilità.

  • art. 100 c.p.c.

    È stato affermato il difetto di interesse a censurare la decisione quando, anche in caso di cassazione, non sarebbe possibile alcuna utilità concreta per la parte ricorrente per carenza della prova completa del contratto.

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole che determinano la misura dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore sono state considerate clausole delimitative dell'oggetto del contratto e non clausole vessatorie o penali bisognose di specifica approvazione.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato con l'art. 1341 c.c. per escludere la necessità di doppia sottoscrizione delle clausole che definiscono l'ammontare dell'indennizzo.

  • art. 1421 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la nullità della clausola, ma la Corte ha escluso che la pattuizione sulla misura dell'indennizzo fosse nulla.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla mora, ma le doglianze sono state respinte per carenza di specificità e perché riferite a un apprezzamento di fatto.

  • art. 1208 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla mora e sull'offerta, senza che ciò scalfisse il giudizio di fatto della Corte di merito.

  • art. 1220 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla mora; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che contestavano il momento di messa in condizione dell'assicuratore di pagare.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza degli interessi legali sul credito pecuniario.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel motivo sugli interessi legali, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • d.m. (Tesoro) del 1/12/2003

    Richiamato nel motivo relativo al tasso degli interessi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o irrilevante.

  • art. 1224 c.c.

    La domanda di rivalutazione e maggior danno è stata ritenuta non esaminabile o comunque infondata una volta esclusa la mora debendi; inoltre è stato escluso interesse sulla pretesa residua per la minima entità del credito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per attestare i presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per affermare che il diritto di azione non copre usi distorti, pretestuosi o defatigatori del processo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in connessione con il principio di ragionevole durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di interpretare le regole processuali in modo compatibile con la ragionevole durata del processo.

  • art. 109 d. lgs. 174/95

    Richiamato per chiarire la funzione della nota informativa nei contratti di assicurazione sulla vita, distinta dalle condizioni di polizza.

Massime di principio

  • L'appello incidentale non è inammissibile per difetto di specificità quando, letto unitariamente, consente di individuare con chiarezza la statuizione di primo grado contestata e la diversa soluzione richiesta.
  • Il giudicato interno si forma sui capi della sentenza, cioè sulle statuizioni autonome, e non sui singoli passaggi argomentativi o sulle questioni preliminari di fatto o di diritto che sorreggono il capo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile utilmente in cassazione solo se l'erroneo riparto dell'onere probatorio abbia inciso sull'esito della domanda o dell'eccezione; non basta denunciare in astratto l'errore se la decisione è fondata sull'accertamento del fatto.
  • Chi impugna una decisione sulla base di documenti deve assolvere rigorosamente all'onere di specificazione e localizzazione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., trascrivendone o riassumendone il contenuto essenziale.
  • La nota informativa, nella disciplina assicurativa, non coincide con le condizioni contrattuali e non è di per sé il documento idoneo a provare i patti vincolanti del contratto; la polizza attesta la conclusione del contratto, ma non necessariamente contiene l'intero contenuto negoziale.
  • Le clausole che determinano la misura dell'indennizzo o del capitale dovuto dall'assicuratore delimitano l'oggetto del contratto e non sono assimilabili a clausole penali o vessatorie che richiedano specifica approvazione ex art. 1341 c.c.
  • La mora del debitore è atto recettizio e produce effetti dalla ricezione della dichiarazione, non dalla semplice spedizione.
  • Le censure che investono la valutazione di fatto del giudice di merito, specie sul momento in cui il creditore ha messo il debitore in condizione di adempiere o sulla validità dell'offerta, non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame nei termini consentiti.
  • Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse quando, anche un eventuale accoglimento, non potrebbe apportare alla parte alcuna utilità concreta e attuale.
  • Il diritto di azione non legittima pretese processuali del tutto irrisorie, se la loro coltivazione comporta un uso distorto della giurisdizione e un aggravio ingiustificato della durata del processo.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiAssicurazioniProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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